Il 27 aprile, in Camera di consiglio, la Corte ha deciso sulla propria ordinanza di autoremissione n.18/2021 che sospese il giudizio riguardante il ricorso di due genitori che, nonostante fossero di comune accordo, non avevano potuto ottenere di far imporre alla figlia il solo cognome della madre e sollevò dinanzi a sè questione di legittimità costituzionale.

Questa volta la Corte non si è limitata al petitum: ha dichiarato illegittima la norma generale che impone l’attribuzione del solo cognome paterno anziché dei cognomi di entrambi i genitori anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza n. 286 del 2016, dell’assenza di un accordo tra i genitori.

“Sull’ordinanza – ricorda la presidente della Rete per la Parità – l’associazione, insieme con InterclubZontaItalia ha presentato una memoria come amici curiae, pienamente allineata al risultato di oggi. Una sentenza storica che contempera due esigenze che sembravano di difficile composizione: riconosce a figli e figlie entrambe le origini, materna e paterna, ed elimina la discriminazione contro le madri, ma permette anche scelte diverse ai genitori, se d’accordo. Governo e Parlamento – aggiunge – devono ora regolare gli aspetti connessi, come la possibilità, nel caso di cognomi composti da più parti, di utilizzarne solo una parte e la trasmissione del cognome alla generazione successiva”.

Rosanna Oliva de Conciliis il 26 aprile, aveva partecipato al primo ciclo di audizioni in Commissione Giustizia al Senato che ha all’esame sei disegni di legge e denunciato ancora una volta gli inaccettabili ritardi nell’approvazione della riforma del cognome, e sostenuto che all’impegno del Parlamento deve affiancarsi quello del Governo, per individuare una linea d’azione finalizzata ad assicurare l’approvazione e l’applicazione della Riforma entro la Legislatura nonostante la necessità di coinvolgere le amministrazioni a vario titolo interessate, innanzitutto il Ministero della Giustizia e quello dell’Interno.