Martedì 19 settembre presso la commissione Giustizia della Camera dei Deputati si è svolta un’audizione sulle proposte di legge per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.

Associazioni invitate all’audizione: Telefono Rosa, Differenza Donna, Di.Re. – Donne in Rete contro la violenza, UDI, Centro Studi Rosario Livatino, Fondazione Una Nessuna Centomila, Rete per la parità, Global Thinking Foundation, GIULIA – Giornaliste Unite Libere Autonome, Pangea Onlus.

Per la Rete per la Parità APS sono intervenute la presidente onoraria Rosanna Oliva de Conciliis e la dott.ssa Annunziata Puglia, responsabile dell’ dell’Area Rappresentanza e Leadership.

Qui di seguito il comunicato della Rete per la Parità, riassuntivo delle proposte fatte.

La violenza contro le donne non è un’emergenza, è un drammatico problema conosciuto e studiato da anni; qualcosa è stato fatto ma non è abbastanza. La Rete per la Parità, Associazione di promozione sociale, che dal 2010 persegue l’obiettivo della parità formale e sostanziale uomo-donna sancita dalla nostra Costituzione, ha sempre posto il tema della violenza contro le donne tra quelli di prioritaria rilevanza.
La Dott.ssa Annunziata Puglia, Responsabile dell’Area Rappresentanza e Leadership, ha brevemente potuto riferire quanto esposto nella Memoria che è stata messa a disposizione della Commissione.
“Abbiamo messo a confronto le proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e domestica all’esame della Commissione e ci siamo soffermate sui seguenti punti:
La valorizzazione del ruolo delle forze di polizia giudiziaria nella raccolta delle informazioni e delle denunce e querele a tutela delle vittime e conseguente necessità di una loro adeguata e specialistica formazione.
A nostro avviso nell’articolo 362.1 ter cpp deve essere espressamente previsto che il Pubblico Ministero entro i tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato debba procedere ad assumere le informazioni dal querelante, dal denunciante e dalla persona offesa laddove non abbia già provveduto ciò la polizia giudiziaria, cosa che avviene nella maggior parte dei casi. Una previsione in tal senso è contenuta nella proposta 603 art 1 c 6  a firma Stefania Ascari e a nostro avviso è importante proprio perché riduce i tempi dell’indagini, evidenzia la necessità della formazione adeguata della polizia giudiziaria ed evita la possibile instaurazione di sub procedimenti interni agli uffici di Procura al fine di produrre giustificazioni della mancata assunzione da parte dei pubblici ministeri delle informazioni dai soggetti denuncianti querelanti o informate dei fatti
Coinvolgimento degli operatori sociosanitari e dei docenti. Sempre con riferimento al momento cruciale dell’acquisizione di notizie relative all’esistenza di fatti di violenza deve essere adeguatamente considerato il ruolo svolto da istituzioni ed enti quali i presidi sanitari e la scuola. Ciò comporta la necessità di prevedere espressamente nella normativa il coinvolgimento degli operatori sanitari e scolastici fornendo agli stessi adeguata formazione e indicazione di protocolli operativi. In tal senso valutiamo positivamente le previsioni contenute all’articolo 13 della proposta 1245 a firma Sara Ferrari che contempla interventi multisettoriali e nell’articolo quattro della proposta 603 a firma Stefania Ascari che prevede a livello di formazione scolastica l’inserimento di programmi sul contrasto alla violenza. Per quanto riguarda in particolare il riconoscimento del fondamentale apporto delle strutture sanitarie anche nella rilevazione di situazioni di probabile violenza richiamiamo l’attenzione sulla necessità di promuovere in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale la realizzazione dell’ambito delle unità di pronto soccorso del cosiddetto Codice Rosa.
La tutela delle vittime in fase precautelare e cautelare. Positiva valutazione delle seguenti previsioni:
– ampliamento dei casi in cui può intervenire l’ammonimento del questore
– ampliamento dell’applicabilità delle misure del cosiddetto codice antimafia (sorveglianza speciale) con la possibilità anche di interventi urgenti attraverso provvedimenti del presidente del tribunale in attesa dell’emanazione del provvedimento definitivo di sorveglianza speciale nei confronti dell’autore di fatti di violenza
– comunicazione al questore della intervenuta cessazione revoca modifica delle misure cautelari al fine della valutazione della loro sostituzione con misure di prevenzione
– introduzione dell’arresto in flagranza differita
Ipotesi di fermo che prescinde dal pericolo di fuga. Riteniamo vada considerata anche tale ipotesi prevista nelle tre proposte non governative.
Esprimiamo infine la nostra perplessità sulla previsione contenuta nella proposta di iniziativa governativa del termine di trenta giorni per il Pubblico Ministero dall’iscrizione della persona indagata nel registro delle notizie di reato e per il giudice dell’indagini preliminari dal deposito dell’istanza di misura cautelare per la valutazione dell’esigenza dei presupposti per l’applicazione di dette misure, fermo restando l’assoluta necessità che tale valutazione intervenga senza ritardo, la previsioni di termini fissi per l’espletamento di tali attività non  appare effettivamente  utile poiché l’espletamento delle indagini e l’effettiva possibilità di valutazione delle richieste di misura dipendono in gran parte dalla complessità delle stesse indagini e dalle situazioni obiettive degli uffici giudiziari. Tale previsione può innescare nell’ambito di tali uffici di procedimenti volti a giustificare il mancato rispetto dei 30 giorni incrementando così la burocratizzazione anziché l’efficienza.”.
Rosanna Oliva de Conciliis ha segnalato che nella Memoria a disposizione della Commissione l’associazione suggerisce l’integrazione dell’articolato mediante l’aggiunta di alcune disposizioni:
il gratuito patrocinio in favore delle donne vittime di violenza in sede civile indipendentemente dal reddito, come già avviene per gli orfani di femminicidio; la nomina di un Commissario ad acta nelle Regioni inadempienti nell’erogazione dei fondi per l’attività dei centri antiviolenza e l’accreditamento e linee guida per gli Enti e le Associazioni che effettuano i corsi di recupero degli uomini maltrattanti.
Inoltre, va previsto un monitoraggio annuale sull’applicazione da parte della Commissione d’indagine sul femminicidio delle disposizioni introdotte dalla riforma del Codice di procedura civile, in particolare di quelle mirate al contrasto della vittimizzazione secondaria che spesso danneggia anche figlie e figli.
Sarebbe molto utile prevedere altresì una relazione annuale del Governo al Parlamento sull’applicazione dell’intero complesso delle norme per la prevenzione ed il contrasto della violenza di genere e domestica.
È anche necessario ma sono disposizioni che devono trovare una diversa collocazione, che il Governo s’impegni a individuare risorse per evitare che l’assenza di appositi finanziamenti possa impedire o inficiare l’attuazione delle stesse che investono varie competenze delle Amministrazioni centrali. Infine, per ridurre i reati commessi con armi da fuoco è utile   che il Parlamento approvi norme più cogenti sul porto d’armi e sulla detenzione di armi da fuoco. (Vedi DDL n. 78 primo firmatario Walter Verini all’esame della Commissione Giustizia del Senato).