Ieri, 22 novembre, il Senato ha approvato definitivamente, con 157 voti favorevoli, all’unanimità, il disegno di legge n. 923 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Il testo, proposto dal Consiglio dei ministri, in particolare dalla ministra per le Pari opportunità Eugenia Roccella nel giugno scorso, era stato approvato con modifiche alla Camera a fine ottobre.

Ecco che cosa prevede la nuova legge che rafforza quanto previsto dal Codice Rosso (DL 69/2019) e mira a rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure preventive, il potenziamento delle misure cautelari e l’anticipazione della tutela penale. La legge prevede parallelamente, di assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere o domestica.

La legge contiene 19 articoli.

L’articolo 1 amplia l’applicazione dell’ammonimento del questore e degli obblighi informativi alle vittime da parte delle Forze dell’ordine e delle istituzioni pubbliche.

L’articolo 2 modifica il codice antimafia estendendo le misure di prevenzione anche a soggetti indiziati di gravi reati legati alla violenza di genere e domestica.

L’articolo 3 garantisce la priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nei processi relativi a vari reati legati alla violenza di genere.

L’articolo 4 prevede la priorità nella trattazione dei processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, inclusa la richiesta e la decisione sulla misura cautelare personale.

L’articolo 5 introduce misure per favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica.

L’articolo 6 propone iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica, inclusa la predisposizione di linee guida nazionali per l’adeguata formazione degli operatori.

L’articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, stabilendo tempi specifici per la richiesta e la decisione sulla misura.

L’articolo 8 modifica le norme sulla comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo l’obbligo di monitorare il rispetto dei tempi relativi ai procedimenti di misure cautelari.

Gli articoli 9 e 10 aumentano le pene per la violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento, introducendo anche la possibilità di arresto in flagranza differita.

L’articolo 11 modifica le disposizioni sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare in caso di gravi indiziati di violenza di genere, stabilendo procedure per la convalida del provvedimento.

L’articolo 12 interviene sulle misure cautelari, imponendo alla polizia giudiziaria di verificare la fattibilità tecnica dell’utilizzo di mezzi elettronici congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari.

Gli articoli 13 e 14 introducono deroghe alle norme vigenti sulle misure cautelari e sulla comunicazione delle notizie di reato alla persona offesa.

L’articolo 15 modifica le condizioni per la sospensione condizionale della pena, richiedendo il superamento favorevole di percorsi di recupero.

L’articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti.

L’articolo 17 introduce la possibilità di corrispondere una provvisionale alle vittime di specifici reati, come omicidio, violenza sessuale, o lesioni gravi, in situazioni di bisogno.

L’articolo 18 disciplina il riconoscimento degli enti e delle associazioni che organizzano percorsi di recupero per gli autori del reato.

L’articolo 19, infine, stabilisce la clausola di invarianza finanziaria.