Presentata martedì 25 novembre in commissione giustizia della Camera, la proposta di testo unificato delle Disposizioni in materia di violenza sessuale, che pubblichiamo integralmente in allegato.L’esame delle otto proposte di legge presentate alla Camera, era iniziato il 10 giugno scorso. Il testo unificato dovrebbe tener conto delle diverse posizioni emerse nel corso dell’esame preliminare dei testi.
_ Come ha dichiarato la relatrice in commissione, Carolina Lussana (Lega Nord) questo testo potrà essere lo spunto per sviluppare ulteriormente la discussione in vista della presentazione di un ulteriore testo.

Dichiarazione questa che ha fatto esprimere forte imbarazzo alla deputata {{Paola Concia}} (PD), “per la {{scelta demagogica della relatrice}} di accelerare solo oggi,data in cui è celebrata la Giornata mondiale contro la violenza alle donne, l’iter delle proposte in materia di violenza sessuale, quando ormai da tempo giacevano in commissione senza essere esaminate”.
_ Accusa respinta dalla relatrice che ricorda come la commissione sia stata impegnata su altre materie ed, in particolare, sulle molestie insistenti (stalking).

{{{Proposta di testo unificato}}}

{{ { Disposizioni in materia di violenza sessuale} }}

– {{Art. 1. (Delitto di violenza sessuale)}}

1. L’articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale). – 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
_ 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
_ 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
_2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
_3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
4. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.».

{{- Art. 2. (Circostanze aggravanti).}}

1. L’articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-ter. – (Circostanze aggravanti). – 1. La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi:
_ 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
_ 2) con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;
_ 3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
_ 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
_ 5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell’articolo 61;
_ 6) su donna in stato di gravidanza;
_ 7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
_ 2. La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:
1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;
_ 2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.
_ 3. La pena è dell’ergastolo se dal fatto è derivata la morte della persona offesa.
_4. La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.
_ 5. La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima».

– {{Art. 3. (Violenza sessuale di gruppo)}}.

1. L’articolo 609-octies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-octies. – (Violenza sessuale di gruppo). – 1. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis.
_ 2. Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.
_ 3. La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter.
_ 4. La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:
_ 1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;
_ 2) in presenza di due o più circostanze previste dall’articolo 609-ter, primo comma;
_ 3) se alla vittima è derivata una lesione personale grave.
_ 5. La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.
_ 6. La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.
_ 7. La pena è dell’ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

– {{Art. 4. (Modifiche al codice di procedura penale)}}

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
_ a) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all’articolo 609-quater del codice penale, anche qualora ricorrano una o più circostanze tra quelle indicate all’articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di corruzione di minorenne di cui all’articolo 609-quinquies, di molestie sessuali di cui all’articolo 609-sexies, di violenza sessuale di gruppo di cui all’articolo 609-octies del codice penale».
_ b) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1».

{{- Art. 5. (Giudizio direttissimo)}}

1. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies del codice penale, si procede con le forme del giudizio direttissimo, se ricorrono le condizioni previste dall’articolo 449 del codice di procedura penale.

{{- Art. 6. (Benefici penitenziari)}}

1. I condannati per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies sono esclusi dalla concessione delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 48 e 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.».

– {{Art. 7. (Intervento in giudizio)}}

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, l’ente locale impegnato direttamente o tramite servizi per l’assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.
_ 2. Nei procedimenti per i delitti di cui al comma 1, se commessi in danno di minori o nell’ambito familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche attraverso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

{{- Art. 8. (Gratuito patrocinio per le vittime di reati di violenza sessuale)}}

1.Il patrocinio delle vittime dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies del codice penale, è posto a carico dello Stato.
_ 2. L’onorario e le spese spettanti al difensore per i delitti di cui al comma 1 sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale relativa ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.
_ 3. Il Governo adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di attuazione del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

{{- Art. 9. (Misure per la informazione e l’assistenza sociale delle vittime di violenza)}}

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, promuovono campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente in favore delle vittime delle violenze e maltrattamenti e sui servizi e sui centri antiviolenza che hanno competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dalle vittime.
_ 2. I servizi sociali garantiscono alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

– {{Art. 10. (Sistema previdenziale)}}

1. A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies, 609-octies del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall’approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.