L’aula di Strasburgo ha finalmente approvato le due direttive sull’Ordine
di Protezione europeo e sulla Tratta di esseri umani: un risultato di
estrema rilevanza nel cammino verso la realizzazione di una cittadinanza
europea piena e sicura.“L’ordine di protezione europeo – ha affermato l’{{europarlamentare del Pd,
Silvia Costa}}, relatrice ombra per il gruppo S&D per entrambe le direttive –
garantirà alla persona sottoposta a persecuzione e minacce e già titolare di
ordine di protezione nel suo paese, di essere tutelata anche negli altri
Stati membri, con una procedura veloce e gratuita.
_ Con l’approvazione della
direttiva dunque, i cittadini dell’Unione, uomini e donne, potranno
muoversi attraverso le frontiere portando con sé i propri diritti di persone
e la propria protezione e sicurezza”.

“La [direttiva sulla tratta->http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0348+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT], di straordinaria importanza – ha aggiunto
l’europarlamentare – dota per la prima volta l’Unione Europea di uno
strumento per colpire il traffico degli esseri umani sia a scopo di
sfruttamento sessuale che lavorativo, incluso l’accattonaggio forzato, ed è
inoltre il primo atto in materia penale varato dall’UE dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona.

Nella direttiva inoltre, è prevista la
valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative laiche e
religiose, impegnate nel sostegno alle vittime, e sono previste sanzioni
uniformi e più elevate per i trafficanti, inclusa la confisca dei beni e
il loro utilizzo a favore del *sostegno alle persone vittime di tratta”.

Grande {{soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di [Telefono
Rosa->http://www.telefonorosa.it], Maria Gabriella Carnieri Moscatelli}} e da tutte le volontarie
dell’associazione che hanno sostenuto senza sosta e con entusiasmo
l’approvazione delle proposte legislative: “Spero che le direttive possano
essere ora recepite velocemente dal Parlamento italiano; gli Stati membri
hanno infatti, due anni per trasporre le legislazioni negli ordinamenti
nazionali e renderle così effettive” – ha affermato la Presidente.

{{I contenuti principali }} della direttiva sull’OPE approvata con 610 voti a
favore, 13 contrari e 56 astensioni:

– {{Tutte le vittime dei crimini devono essere protette}}
Nonostante la maggior parte delle misure di protezione riguardi le donne
vittime di violenza di genere, la nuova legislazione copre le vittime di
qualsiasi reato: si applica infatti, a coloro che hanno bisogno di
protezione contro “atti di rilevanza penale tali da metterne in qualche modo
in pericolo la vita, l’integrità fisica e psichica e l’integrità sessuale,
ad esempio prevenendo qualsiasi forma di molestia, o da metterne in pericolo
la dignità o la libertà personale, ad esempio evitando rapimenti, minacce
anonime e altre forme indirette di coercizione”.

– {{Tenere lontano gli aggressori}}
L’Ordine di protezione europeo può essere confermato oltrefrontiera solo se
nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di
protezione che impone alla persona che determina il pericolo, obblighi di
questo tipo: divieto di frequentare le località che la persona protetta
frequenta, divieto di qualsiasi contatto o di avvicinarsi alla persona sotto
ordine di protezione.

– {{Protezione di là delle frontiere}} L’Ordine di protezione europeo può essere emesso su richiesta della persona
da proteggere qualora decida di risiedere in un altro Stato membro, o se
semplicemente decide di soggiornarvi. Spetterà allo Stato che ha emesso la
misura di protezione emettere un OPE e trasmetterlo allo Stato dove la
persona intende trasferirsi. Poiché negli Stati membri diversi tipi di
autorità (civile, penale o amministrativa) hanno competenza sull’emissione
ed esecuzione delle misure di protezione, l’autorità competente non è tenuta
ad adottare in tutti i casi la stessa misura di protezione dello Stato di
emissione, ma dispone di “un certo margine discrezionale per adottare la
misura che in un caso simile considera adeguata e consona al proprio diritto
interno per assicurare costante tutela alla persona protetta”.

– {{Protezione dei familiari delle vittime}} Grazie ai deputati europei, un OPE può essere richiesto anche per
salvaguardare i familiari di un beneficiario di una protezione europea.

{{I contenuti principali della direttiva sullaTratta di esseri umani }}
approvata con 643 voti in favore, 10 contrari e 14 astensioni:

– {{Primo e unico strumento dell’UE per colpire il traffico di esseri umani}} a
scopo di sfruttamento sessuale, per il lavoro forzato (per esempio nei
settori delle costruzioni, dei lavori agricoli e delle occupazioni
domestiche), per l’elemosina, la tratta di organi, l’adozione illegale e i
matrimoni forzati (attualmente in Europa, sono oltre 500.000 le persone,
prevalentemente donne e minori, ridotte in schiavitù).

– {{Da 5 a 10 anni di carcere le pene introdotte}} Un minimo di pena di almeno 5 anni di detenzione (ossia gli Stati membri
non potranno imporre una sanzione minore) e, in presenza di specifiche
condizioni aggravanti, un massimo di almeno 10 anni è quanto previsto
dalla nuova direttiva per i trafficanti di esseri umani. Le circostanze che
rendono la pena più severa sono, per esempio, lo sfruttamento di minori, i
casi in cui è coinvolta la criminalità organizzata o se il reato è
commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

– {{Nei casi in cui siano coinvolte persone giuridiche}} (ad esempio le imprese),
si devono prevedere sanzioni penali e civili, inclusa la possibilità di
esclusione dai benefici pubblici. Gli Stati membri dovranno inoltre
garantire che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di confiscare
gli strumenti e i proventi dei reati e di utilizzarli per sostenere le
persone trafficate.

– {{Maggior protezione per le vittime}} Garantire un alto livello di protezione e di reinserimento sociale delle
vittime che dovranno ricevere assistenza secondo le nuove regole, e in
particolare: un alloggio adeguato e sostegno materiale, le cure mediche
necessarie, assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se
necessario, servizi di traduzione. L’assistenza legale dovrà essere
gratuita, almeno nei casi in cui le vittime non abbiano fondi adeguati.
Le
vittime di tratta potranno anche avere accesso ai programmi di
protezione previsti
per i testimoni, se ritenuto necessario dalle autorità nazionali.

– {{Le vittime avranno diritto all’assistenza prima, durante e per un congruo
periodo di tempo dopo}} la conclusione del procedimento penale. Le autorità
nazionali dovranno anche garantire la non perseguibilità delle vittime per
reati legati al traffico, come ad esempio la violazione di leggi migratorie.