Avviata in Senato, nelle commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, la discussione sui disegni di legge in materia di prostituzione.Otto i ddl presentati: quello del governo ([Mara Carfagna->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32460]), uno del PdL ([Musso->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32315]), due della Lega ([Franco->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31372] e [Stiffoni->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31637]), quattro del PD ([Vittoria Franco->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=32592], Anna Finocchiaro, [Silvia Della Monica->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=31683], [Donatella Porretti Serra->http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SDDLITER&leg=16&id=29735]).

Il {{reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico}} o aperto al pubblico è previsto nei testi del {{governo, del Pdl, della Lega e dai ddl Vittoria Franco e Serra del PD}}.
_ Tale reato è punito, nel testo del governo, con l’arresto da cinque a quindici giorni e un’ammenda da 200 a 3.000 euro sia per chi esercita la prostituzione che per i clienti. Quanto ai {{minori}}, per quelli non accompagnati che esercitano la prostituzione, si prevede il rimpatrio assistito, finalizzato al ricongiungimento con la propria famiglia d’origine.
_ Per coloro che reclutano, favoriscono, {{sfruttano, gestiscono o organizzano la prostituzione dei minori}} si incrementano le pene con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15 mila a 150 mila euro. _ La pena si inasprisce se il minore ha un’età compresa tra i sedici e i diciotto anni o se è minore di sedici.
Oltre all’inasprimento delle pene per chi esercita, sfrutta o favorisce la prostituzione, in particolare quella minorile, {{Lega e Pdl autorizzano la prostituzione nei luoghi privati}}, previa comunicazione ai questori, l’iscrizione in un apposito registro, l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari, fino “{{all’obbligo, sanzionato penalmente, di esigere dal cliente il pagamento del compenso previsto}} prima dell’effettuazione della prestazione” ({{Stiffoni}}).
_Si dà inoltre la f{{acoltà ai Comuni di individuare aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali la prostituzione è consentita}} e regolata ({{Musso}}).

Il testo a prima firma {{Vittoria Franco}} (PD), {{vietando l’esercizio della prostituzione nei luoghi pubblici}}, punisce i trasgressori, (chi esercita e il cliente), con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6 mila euro.

Questo tipo di reato non è invece previsto nel testo a firma {{Silvia Della Monica}} (PD), che introduce il {{divieto di prostituzione limitatamente ai luoghi pubblici che circondano, o sono adiacenti, a istituti scolastici, luoghi di culto}}, ospedali, cliniche o istituti residenziali di cura.

Nel testo Vittoria Franco, i Comuni possono individuare nel proprio territorio luoghi adatti per l’esercizio della prostituzione in condizioni di riservatezza. Non è punibile la prostituzione in luoghi di privata dimora, fino ad un numero massimo di tre persone dedite alla medesima attività.

Rilevante l’inserimento delle nuove disposizioni nell’ambito dei reati contro la “personalità individuale” (e non nell’ambito della pubblica moralità e del buon costume come ancora viene collocato) come già vi rientrano lo sfruttamento della prostituzione minorile e i delitti di schiavitù.

{{I testi PD concordano nel non sanzionare l’esercizio in forma autonoma della prostituzione}}, di proteggere chi costretto ad esercitarla , di colpire le organizzazioni criminali o i singoli sfruttatori, di tutelare i soggetti deboli, in particolare i minori, favorire percorsi di recupero e assistenza. In sintesi, contrasto alla criminalità, tutela delle vittime, bilanciamento di interessi tra chi esercita la prostituzione e la collettività.

Di segno molto diverso il testo a prima firma {{Donatella Poretti}} (Radicali nel PD). Il suo ddl si ispira al principio e alla {{convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli}}, nell’interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera.
_ Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere. Pertanto si prevede:
– l’abrogazione della legge Merlin, (che non ha chiuso le “case” ed ha aperto le strade) come passaggio necessario per consentire che la prostituzione sia riconosciuta come una attività lavorativa attraverso cui si offrono servizi sessuali regolarmente remunerati, e i cui profitti, conseguentemente, saranno soggetti a prelievo fiscale;
– sarà il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della salute, a stabilire una serie di misure a cui le persone che esercitano tale attività devono sottostare: controlli sanitari e norme igieniche nonché regole di sicurezza dei locali in cui viene esercitata tale attività;
– non si introducono nuovi articoli nel codice penale ma, restando in piedi i reati che rimandano ad atti osceni compiuti in luogo pubblico o aperto al pubblico, la prostituzione esercitata per strada continuerà comunque ad essere punita sia penalmente, sia con sanzione amministrativa.

Comunque tempi lunghi per l’eventuale approvazione di nuove disposizioni sulla prostituzione: in Senato è in arrivo la finanziaria, se ne riparlerà a gennaio, solo dopo aver avviato audizioni con i soggetti esterni alle istituzioni, ancora da definire.