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La proposta di legge per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale

Ospitiamo il contributo di Roberta Bendinelli che approfondisce il tema della violenza sessale e del consenso a proposito della modifica dell’articolo 609-bis del codice penale.

La proposta di legge per la modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale

di Roberta Bendinelli

 

Si cominci col dire che la violenza sessuale, punita dall’art. 609-bis del codice penale, consiste: nell’azione di costringere “con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità” una certa persona “a compiere o subire atti sessuali” (comma 1 della norma); nell’azione d’indurre qualcuno “a compiere o subire atti sessuali” approfittando di una condizione “di inferiorità fisica o psichica” (comma 2, n. 1), oppure ricorrendo a un “inganno” (comma 2, n. 2).

Per quel che riguarda il concetto di “atti sessuali”, è stato dibattuto sia a livello dottrinale – dunque, dagli studiosi della materia – sia a livello giurisprudenziale. Non essendo questa la sede per addentrarsi nelle pieghe della discussione, ricordiamo giusto che l’“atto sessuale” è così definibile: ogni atto che, nell’ambito di un rapporto interpersonale, limiti l’autodeterminazione di chi ne è destinatario rispetto alla propria sfera sessuale.

Può, quindi, dirsi che la costruzione del reato di violenza sessuale poggia sull’idea che chi commette la violenza si trovi, in quel dato momento, in una posizione di superiorità rispetto a chi la subisce, superiorità dovuta all’uso di violenza o minaccia, all’abuso della propria autorità o dell’altrui condizione di minorità oppure, ancora, all’esecuzione di un comportamento ingannevole. Attualmente, non vi è alcun aperto riferimento al concetto di “consenso”.

È vero che un atto sessuale nelle circostanze indicate – si pensi al caso in cui lo precedano gravi minacce – non è, per sua stessa definizione, compiuto in accordo con la vittima. Resta tuttavia il fatto che se il nostro legislatore definisse in modo esplicito la violenza sessuale in termini di atto non sorretto da consenso, sarebbe garantita la piena adesione della normativa italiana alla Convenzione di Istanbul (del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013 e consultabile qui).

Infatti, dall’art. 36 di tale convenzione (“Violenza sessuale, compreso lo stupro”) emerge con chiarezza che la violenza sessuale coincide con la penetrazione non consensuale o con altri atti sessuali non consensuali (comma 1 della norma). Viene inoltre precisato che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto” (comma 2).

La proposta di legge per la modifica dell’art. 609-bis del codice penale nella sua versione originaria (disponibile qui) – prima che delle logiche puramente politiche ne causassero lo stravolgimento – ricalcava il modello dell’art. 36 della Convenzione di Istanbul. Da una parte, tale proposta di legge teneva fermo l’impianto dell’art. 609-bis c.p., confermando la definizione di violenza sessuale alla stregua di un atto sessuale compiuto con violenza, minaccia, mezzi fraudolenti, abuso d’autorità o dell’altrui minorità (per il caso specifico della minore età, v. l’art. 609-quater c.p.). Dall’altra, la stessa proposta conteneva un chiaro riferimento al consenso.

Quest’ultimo veniva inteso come “libera manifestazione della volontà della persona”, che doveva restare “immutato durante l’intero svolgersi dell’atto sessuale”, andava valutato secondo la “situazione” e il “contesto” ed era revocabile “in qualsiasi momento e con ogni forma”.

Come detto, queste precisazioni non facevano altro che reiterare quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul e, inoltre, non si discostavano dalla definizione di consenso già ampiamente accettata in altri ambiti normativi. Pensiamo ad esempio al consenso in tema di protezione dei dati personali.

Il Regolamento europeo n. 679/2016 sul trattamento dei dati (di cui misuriamo costantemente l’impatto nella vita di ogni giorno) prevede che il consenso – quando ci viene richiesto affinché i nostri dati personali siano utilizzabili – corrisponda a una manifestazione di volontà “libera, specifica, informata e inequivocabile” (art. 4, n. 11 del regolamento), nonché revocabile in ogni momento (art. 7, comma 3 dello stesso regolamento). Questa previsione normativa non ha destato alcuno stupore, né alcuna polemica: d’altronde, perché mai avrebbe dovuto? È perfettamente coerente coi valori fondanti del sistema giuridico europeo e nazionale che l’espressione di assenso di una persona, tanto più quando un diritto o una libertà fondamentale sono coinvolti (tale è il diritto alla protezione dei dati), sia definita dal legislatore come un atto privo di condizionamenti.

Ebbene, in Italia la violenza sessuale – a partire dalla l. del 15 febbraio 1996, n. 66 – è un reato contro la libertà personale: si è perciò pienamente dentro l’ambito dei diritti e delle libertà fondamentali. Non dovrebbe, quindi, stupire che la definizione normativa del consenso poggi sull’idea di un atto libero, attuale e revocabile.

Eppure, a seguito di tortuose manovre politiche, la proposta di modifica della norma sulla violenza sessuale è stata snaturata, passando dall’idea di “consenso” a quella di “dissenso”.

Considerando una nuova stesura del testo (visualizzabile qui) – testo, ad oggi, ancora in corso di discussione in sede parlamentare – l’atto sessuale è da ritenersi violento quando contrario alla volontà della persona; vi rientrano i casi in cui tale atto sia commesso a sorpresa oppure sia stato, per la vittima, impossibile esprimere il proprio dissenso.

A parere di alcuni, questa formulazione ricomprenderebbe il freezing, cioè una reazione incontrollabile alla violenza sessuale che si verifica nella persona offesa e ne comporta la paralisi durante l’abuso. Seguendo una serie di evidenze, riconosciute, ormai, anche dalla Corte di cassazione, questa reazione è tipica di chi si sente fortemente minacciato: al riguardo, l’Associazione italiana di psicologia e criminologia ha menzionato l’esempio di una violenza perpetrata da una figura d’autorità all’interno di uno spazio chiuso. È stato chiarito che il freezing non è un comportamento ambiguo, ma una risposta automatica del cervello dettata dall’istinto di sopravvivenza dinanzi, lo si ripeta, a uno stato di minaccia.

Ciò posto: mettiamoci nei panni di un giudice che debba declinare in concreto il nuovo testo della proposta di legge, nel caso in cui venga approvato. Immaginiamo che una donna sia aggredita sessualmente e che, sopraffatta dalla sensazione di pericolo che ne consegue, subisca questa automatica – per cui, involontaria – reazione del proprio cervello, che la immobilizza. Interpretare una condizione del genere, di blocco motorio e vocale, come sinonimo di consenso sarebbe “un errore scientifico prima ancora che giuridico” (a voler citare le parole dell’associazione di cui sopra). Ma se il giudice decidesse d’ignorare questo dato e reputasse che la vittima non possa esprimere il dissenso solo quando è narcotizzata o, più in generale, sotto l’effetto di sostanze che ne alterano la volontà?

Una decisione simile potrebbe venir contestata ricorrendo ai mezzi d’impugnazione previsti dall’ordinamento, però resta un fatto: tale interpretazione, scollata dal dato empirico e perciò non tutelante per le vittime, si potrebbe prevenire proprio usando il concetto – non già di dissenso, bensì – di consenso.

In altri termini: perché rischiare che il fenomeno del freezing – molto diffuso tra le vittime di violenza sessuale – venga disconosciuto? Se ci si limitasse a seguire il modello tracciato dalla Convenzione di Istanbul, definendo il consenso come una manifestazione di volontà libera, attuale e revocabile, il caso in cui la vittima si paralizzi per una condizione di terrore sarebbe più agevolmente estromesso dall’alveo degli atti sessuali consensuali.

Tornare al testo originario del disegno di legge sarebbe, dunque, auspicabile per via di un motivo semplice: garantirebbe una minore ambiguità interpretativa e, con ciò, una miglior tutela degli interessi protetti dalla norma.

Roberta Bandinelli – Dopo una laurea in Giurisprudenza, un master in diritto dell’Unione europea e un dottorato in Scienze Giuridiche, ha pubblicato un romanzo, che ha ottenuto un riconoscimento nel Premio Letterario “Città di Sarzana”, ed. 2024, e nel Premio Letterario “Pensieri Creativi Città di Assisi”, ed. 2025. Si è altresì dedicata ai racconti e alla poesia. Infine, in tema giuridico, è autrice di due libri e di una serie di articoli e saggi, con particolare riferimento ai diritti dei soggetti vulnerabili.