dottIl 22 novembre alle ore 14 nell’aula dell’ordine dei medici di Roma in Via Giovanni Battista De Rossi, 9 – la
Libera Associazione Italiana  Ginecologi per l’applicazione legge 194, L’Associazione VITA DI DONNA e la CGIL vi invitano

alla Lectio magistralis del dottor Christian Fiala  ginecologo austriaco, presidente della FIAPAC,  International Federation of Professionall abortion and Contraception Associates*, che presenterà un quadro dell’obiezione di coscienza in Italia e in Europa. Saranno presenti al dibattitto

  • Silvana Agatone presidente della LAIGA Libera Associazione Italiana  Ginecologi per l’applicazione legge 194/78
  • Lisa Canitano, ginecologa presidente dell’Associazione Vita di donna
  • Federica Grandi, avvocatessa ricercatrice in diritto costituzionale all’università di Roma La Sapienza
  • Il magistrato Giuseppe Fichera
  • Loredana Taddei, rappresentante della Cgil

I punti chiave:

In Italia non solo l’obiezione di coscienza ma anche l’abuso di obiezione di coscienza mette a rischio la salute delle donne e lede i loro diritti sessuali e riproduttivi.

  • Cosa si intende per abuso di obiezione di coscienza? Gli anestesisti non fanno le anestesie, gli attrezzisti di sala non preparano i ferri per gli interventi abortivi, le infermiere non trasportano barelle con pazienti che devono effettuare l’interruzione di gravidanza, con la diretta conseguenza che i pochi medici non obiettori di coscienza devono espletare anche queste attività, togliendo tempo al lavoro vero e proprio.
  • “L’obiezione riguarda attività legate in maniera indissolubile, in senso spaziale e cronologico e tecnico , all’intervento abortivo, cosicchè con esse non sia più data la possibilità di desistenza dalla volontà di abortire” . Deve trattarsi cioè di un atto tipico della sola procedura abortiva e non comune ad altri interventi sanitari. mNon è legittima l’obiezione per le condizioni preparatorie,di routine per molteplici  interventi, non specificatamente e  necessariamente dirette all’effettuazione di un aborto che è procedura successiva
  • E’ importante  che  siano conosciuti i limiti all’obiezione  al fine di non permettere disoneste forme di boicottaggio atte a perpetuare il ben piu’ remunerativo mercato degli aborti clandestini

I casi finiti in tribunale

  • La Pretura di Ancona nel 1979 si era occupata di un caso di un cardiologo che invocando obiezione di coscienza si era rifiutato di eseguire un elettrocardiogramma che precedeva un’interruzione volontaria di gravidanza. Coloro che facevano parte dei laboratori analisi  non volevano fare le analisi per gli interventi. Nel 1983 la pretura di Penne si è pronunciata condannando il rifiuto di alcune ostetriche obiettrici di preparare il campo sterile per la collocazione  di una candeletta di laminaria nell’utero. Il giudice ha ritenuto che l’obiettore possa rifiutare solo leattività legate  in maniera indissolubile con l’intervento abortivo,in senso spaziale e cronologico e tecnico  all’intervento abortivo,cosicchè con esse non sia più data la possibilità di desistenza dalla volontà di abortire”. La condanna è stata di Reato di omissione di atti d’ufficio di cui all’art 328 c.p.
  • Queste sentenze sono intervenute per correggere quella che in molti ospedali  si è tradotta in obiezione di struttura  là dove da obiettori si passa ad essere dei boicottatori della legge. Infatti non ha alcun senso monitorare l’obiezione di coscienza del personale paramedico (ancora adesso molte infermiere rifiutano di portare la pillola abortiva sul tavolo di fronte alla paziente che la prenderà e deciderà di ingoiarla).

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