In relazione al nuovo codice ATECO previsto dall’Istat (Istituto Nazionaled di Statistica) per attività economiche tra le quali rientrano attività legate alla prostituzione (una classificazione che non ha riflessi sulla legislazione come ha spiegato anche Linda Laura Sabbadini in una recente intervista a Radio Radicale), la Rete per la Parità è intervenuta con il comunicato stampa che si può leggere qui sotto.
La Rete per la Parità – APS aveva accolto con preoccupazione, perché al corrente dei ripetuti tentativi da parte del segretario della Lega di regolamentare in Italia la prosti- tuzione, le notizie sull’inclusione nell’ elenco dei Codici ATECO 2025 di attività ricon- ducibili alla prostituzione. In particolare, il codice riferito ai “Servizi di incontro ed eventi simili” comprende anche servizi sessuali e attività legate all’organizzazione di incontri a fini di prostituzione.
Il comunicato dell’ISTAT e l’articolo di Linda Laura Sabbadini pubblicato su Repubblica il 12 aprile hanno chiarito che il codice Ateco non cambia le norme italiane sulla pro- stituzione. Non si illudano Salvini, i nostalgici delle case chiuse e chi sfrutta le persone che si prostituiscono o lucrano sulla tratta: in Italia, finché non cambiano la Costitu- zione, l’attività di prostituzione è legale ma non può essere considerata un lavoro e l’induzione e lo sfruttamento della prostituzione sono reati perseguiti dalla legge n. 75/1958, la cosiddetta legge Merlin.
Rosanna Oliva de Conciliis, presidente onoraria della Rete per la Parità – APS precisa: “Salutammo con soddisfazione la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2019 del 06/03/2019 Leggi qui che confermò l’attualità della Legge Merlin. Nella sentenza fu- rono accolte le nostre tesi esposte alla Corte con un atto d’intervento dell’avvocata Antonella Anselmo dello Studio Lemme (Link), presentato dalla Rete per la Parità con altre sei associazioni. La prostituzione non può essere considerata un lavoro ma è solo un’attività economica in cui la sessualità diventa una prestazione a pagamento. Non si può considerare un diritto inviolabile solo perché esercitata liberamente. La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo limitare l’organizzazione imprenditoriale della prostituzione, poiché la libertà economica garantita dalla Costituzione (art. 41) deve rispettare valori superiori come la dignità e la libertà umana. La legge Merlin, in questa ottica, non punisce chi si prostituisce, ritenuto parte debole del rapporto, ma solo i terzi che ne traggono profitto”. Fonte: comunicato della Corte costituzionale. Leggi qui.