Ospitiamo l’approfondimento di Roberta Bendinelli sul tema dei tempi che la legge concede per sporgere denuncia in caso di violenza sessuale.
Contro il reato di violenza sessuale, punito dall’art. 609-bis del codice penale, si può presentare una querela di parte – ossia, una denuncia – entro 12 mesi.
Nel nostro ordinamento i reati si distinguono in due macro-gruppi. Da una parte quelli procedibili d’ufficio, rispetto cui l’autorità giudiziaria si attiva in modo autonomo (indipendentemente, quindi, dall’altrui richiesta). Dall’altra, i reati procedibili dietro querela di parte: in assenza di tale querela gli stessi non possono venir perseguiti. La procedibilità non va – si noti – confusa con la prescrizione: quest’ultima infatti, anziché intervenire sulla possibilità che il reato sia perseguibile, ne determina l’estinzione.
Ciò premesso, secondo l’art. 609-septies del codice penale, la violenza sessuale – al netto di alcune eccezioni – non è procedibile d’ufficio: salvo casi specifici, come quello in cui il reato sia commesso nei confronti di una persona minore d’età, occorre sollecitare l’autorità mediante querela.
In precedenza, il termine al riguardo previsto dal legislatore corrispondeva a sei mesi, per effetto della l. 15 febbraio 1996, n. 66. Tale previsione fu significativa, dal momento che il lasso di tempo normalmente contemplato nel nostro ordinamento in materia di diritto di querela è inferiore: la legge n. 66/1996 è stata innovativa non solo rispetto a questo, ma nel suo complesso. Ha infatti modificato la collocazione della violenza sessuale all’interno del codice penale: il reato non è più figurante, come nell’impostazione originaria, tra i reati “contro la moralità pubblica e il buon costume”, bensì tra quelli “contro la persona”, a voler affermare in modo pieno la soggettività giuridica delle donne.
In un secondo tempo, a seguito di un ulteriore intervento legislativo, il termine per perseguire le violenze sessuali è stato fatto corrispondere a dodici mesi; s’aggiunga che, sullo stesso termine, non risulta incidere il disegno di legge sulla violenza sessuale attualmente in discussione in Parlamento (di cui ho parlato qui).
Ebbene: dodici mesi bastano per risolversi a denunciare un reato simile? A parer mio, la risposta è no. Va segnalato come – benché, evidentemente, ogni vittima sia diversa – i tempi in genere necessari per elaborare il dolore profondo che consegue a una violenza sessuale fanno apparire scarno il periodo messo a disposizione dalla legge.
Secondo – tra le molte fonti – l’Associazione “Telefono Rosa”, attiva in tema di violenza di genere dal 1988, le violenze sessuali determinano un trauma di gravità estrema, i cui effetti possono essere di lunga durata, oppure cronici, investendo tanto il piano fisico-sessuale della donna, quanto quello psicologico-comportamentale. Ricordiamo, tra le possibili conseguenze fisiche, disabilità, lesioni addominali, disturbi ginecologici, malattie a trasmissione sessuale, disturbi gastrointestinali, la sindrome da dolore cronico, la sindrome dell’intestino irritabile. Passando agli effetti psicologici, essi includono depressione, ansia e attacchi di panico, disturbi dell’alimentazione e del sonno, senso di colpa e vergogna, disturbo da stress post traumatico.
Inoltre, i dati empirici dimostrano che, di frequente, la vittima tarda ad ammettere di essere divenuta tale. In effetti, il termine “vittime”, quando riferito a noi stessi, ci mette a disagio: siamo inclini a interpretarlo come descrittivo di uno stato di debolezza, colpa, vergogna. A questa parola andrebbe invece attribuito un significato neutro: puramente tecnico. Dovremmo cioè pensare che la condizione di vittima di un reato corrisponda a un mero stato materiale: ci si è ritrovati, proprio malgrado, nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Malauguratamente, però, coloro che subiscono una violenza sessuale tendono a ragionare nel modo opposto: è come se la vergogna si spostasse dall’aggressore – l’unico che, da tale vergogna, dovrebbe essere afflitto – alla vittima. Ciò costituisce un effetto di questo reato che potremmo definire paradossale.
Tale fuorviante meccanismo che s’innesca nelle persone offese può condurle al rifiuto, perpetuato anche molto a lungo, di riconoscere la loro condizione: finché, ad esempio, non scelgono di confrontarsi con altre vittime o di rivolgersi a un professionista della salute mentale.
Per la specifica natura degli effetti che la violenza sessuale comporta, dal momento che colpisce la sfera più intima della persona, il legislatore vi dovrebbe attribuire una speciale considerazione: in questo quadro, il termine di dodici mesi previsto con riferimento alla proposizione della querela di parte può apparire adeguato sulla carta ma spesso, nella pratica, si mostra del tutto scollato dai tempi che servono concretamente alle vittime per identificare il loro trauma e lavorare su di esso.
Pertanto, in conclusione, dal mio punto di vista è auspicabile che il legislatore italiano riconsideri un ulteriore intervento sul termine in questione, in modo da garantire che le norme che reprimono la violenza sessuale aderiscano meglio agli interessi per difendere i quali sono state promulgate.