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In arrivo una nuova legge sul fine vita. Considerazioni

 

Il 14 marzo 2025 la Regione Toscana ha promulgata la legge n. 16 che disciplina le modalità organizzative per l’accesso alle procedure di suicidio medicalmente assistito. Adesso, sul fine vita è prevista la presentazione di un disegno di legge del Governo per la seconda metà di luglio.

Finora, il problema era regolato dalla Legge 219/2017, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, meglio nota come legge sul biotestamento. Questa legge consente che, in caso di patologie gravi e con prognosi infausta, la persona maggiorenne e nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può formalizzare le disposizioni anticipate di trattamento, DAT : può esprimere, insomma, la propria volontà sui trattamenti sanitari, anche in rifiuto di quelli indispensabili alla propria sopravvivenza, incluse le pratiche di nutrizione e di idratazione artificiali.

La legge in vigore è – ovviamente – di impianto laico e guarda lucidamente, scientemente e umanamente, alla qualità della vita delle persone interessate, con estremo rispetto per i livelli di sofferenza insopportabili e ingestibili.

Adesso, per la redazione del disegno di legge de quo, fervono trattative tra Governo e Santa Sede, mirate ad evitare formulazioni normative che siano in contrasto con la dottrina cattolica. Ciò, nonostante le leggi debbano essere espressione dello Stato, che è laico e non confessionale. Giova, qui, ricordare che “laico” non vuol dire affatto l’opposto di credente, o di cattolico, e non indica, né un ateo né un agnostico. La laicità è una forma mentis di alto valore etico, che consente di credere fermamente in alcuni valori, sapendo che ne esistono altri, diversi ma anch’ essi rispettabili. Un grande laico è stato Arturo Carlo Jemolo, giurista e storico che, seppur cattolico e religiosissimo, si è impegnato a sostegno della laicità dello Stato ed è stato difensore strenuo della distinzione fra Stato e Chiesa. Questa distinzione, però, in questo caso specifico, rischia di diventare alquanto sfumata. Il Segretario di Stato Parolin ha affermato “noi speriamo veramente che la soluzione sia a salvaguardia della dignità umana”, e su questo, non si può non essere d’accordo. Ma, come si sa, le parole assumono significati diversi a seconda dei differenti contesti culturali da cui provengono. A tale complessità di significato non sfugge la categoria di dignità, che è di immenso valore semantico, com’è stato evidente anche nel corso del dibattito, lungo e acceso, che ha portato al varo della legge 219. All’epoca, hanno fatto scuola i noti casi di Piergiorgio Welby, di Eluana Englaro, e di DJ Fabo, estremamente dolorosi, su cui tanto si è dibattuto in merito ai valori di libera coscienza e di autodeterminazione.

Le posizioni, ricordiamo, sono state diverse e divergenti: secondo alcuni, la legge introduceva l’eutanasia, vietata dalla legge italiana; secondo altri, invece, tutelava il principio di inviolabilità personale sancito dall’ art. 13 della Costituzione e il principio di auto-determinazione del malato sancito anche dalla convenzione sui Diritti dell’Uomo di Oviedo ’97, quindi, difendeva la libertà del paziente di decidere, dignitosamente, del proprio corpo e della propria vita. Si ricorda che alcuni dei presupposti della “219” erano già operanti da tempo: il consenso informato lo era dal 1903, presente nel primo codice deontologico dell’Ordine dei medici di Sassari, e poi recepito, nel 2014, dal codice della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il rispetto della dignità di persona era stato sancito già nel dicembre 2000 dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 3: diritto all’integrità fisica e psichica della persona), e ribadito a livello giuridico nel 2007 con la sentenza della Corte di Cassazione sul caso Englaro, in cui veniva riconosciuto il diritto alla dignità del morire. Tutto ciò veniva reso più organico dalla “219” che ha collocato l’intera problematica del fine vita in una dimensione di laicità, come doveroso per una legge di Stato. E’ chiaro che, quando si parla di dignità della persona non si può non tenere conto delle conseguenze della sofferenza umana, e del conseguente degrado psicofisico che riduce il senso dell’esistenza umana fino ad annientarlo. Questo, è ben considerato dalla sentenza 242/219 della Consulta, che, previo consenso informato, ammette l’accesso al suicidio assistito quando la patologia grave è incurabile, quando produce sofferenze non gestibili e determina dipendenza totale dai trattamenti di sostegno vitale.

Con la sentenza n. 135 del 18 luglio 2024 la Corte costituzionale ha poi ribadito i requisiti per l’accesso al suicidio assistito peraltro già presenti nella “242” : la sentenza riconosce il diritto fondamentale del paziente di rifiutare i trattamenti medici, inclusi quelli necessari alla sopravvivenza, e considera la nozione di dignità coincidente con quella di autodeterminazione, secondo la quale ogni individuo deve poter fare le scelte fondamentali riguardanti la propria vita e morte, «il paziente ha il diritto fondamentale di rifiutare ogni trattamento sanitario praticato sul proprio corpo, indipendentemente dal suo grado di complessità tecnica e di invasività“, e include nella facoltà di rifiuto “quelle procedure che sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell’assistenza del paziente.» . Contestualmente, poiché si osserva che la legalizzazione del suicidio assistito rischia di creare abusi e pressioni su malati e anziani, la Corte ritiene che spetta al legislatore bilanciare il diritto all’autodeterminazione con la tutela della vita umana. La Corte, comunque, al riguardo, richiama alcune pronunce della Corte EDU in base alle quali si è arrivati a riconoscere il diritto, contemplato dall’art. 8 della C.E.D.U., di decidere quando e come porre fine alla propria vita, con riferimento al rispetto della vita privata. Dunque, le coordinate legislative e giuridiche su cui procedere ci sono già. E sono di alto profilo.