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Dissenso al posto di “Consenso”, perché non è un gioco di parole. A proposito della legge sullo stupro

Nella seduta del 22 gennaio, la commissione Giustizia del Senato non ha completato l’esame della legge, già approvata all’unanimità alla Camera dei deputati, di modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale. Il testo prevede, così come accade in altri Paesi (recentemente lo ha fatto la Francia), la necessità del “consenso”, libero e attuale, per escludere il reato di stupro.

Un emendamento presentato dalla presidente della commissione Giulia Bongiorno propone di cancellare il “consenso”. Ciò che va dimostrata, perché ci sia il reato, è la volontà contraria della vittima. Come ha detto Valeria Valente (senatrice PD, la prima a lanciare su Fb l’allarme, sembra una “sfumatura lessicale”, ma non lo è.

Il testo del disegno di legge approvato alla Camera dei deputati dice:  “Art. 609-bis — (Violenza sessuale). Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Quindi, qualsiasi atto di violenza imposto senza il consenso libero e attuale è punito con la reclusione da 6 a 12 anni.

Un confronto fra il testo della legge approvato alla Camera dei deputati e l’emendamento Bongiorno non è ancora possibile, bisogna attendere il resoconto ufficiale della seduta della commissione, ma è certo che nell’emendamento Bongiorno sparisce il consenso libero e attuale. Si prevede invece che l’atto di violenza sia tale quando è compiuto “contro la volontà di una persona” e la pena è ridotta (da 4 a 10 anni). Inoltre, la volontà contraria va “ valutata” tenendo conto della situazione e del contesto (che significa? Non si aumenta così a dismisura la possibilità per il giudice di interpretare in modo favorevole all’imputato il suo comportamento violento?). Infine, ci sono gli atti violenti compiuti “a sorpresa”, quelli in cui la vittima, proprio perché “sorpresa”, non ha avuto il tempo di manifestare la propria volontà contraria, cioè il proprio dissenso.

Spostare l’attenzione dal “consenso libero e attuale” al “dissenso” significa spostare la responsabilità e il peso della prova dall’aggressore alla vittima. Ancora oggi, nei tribunali, le donne che denunciano una violenza sono spesso costrette a spiegare perché non hanno resistito, perché non hanno gridato, perché non si sono opposte. Se passasse la modifica proposta da Bongiorno, lo dovrebbero fare sempre, e spiegare, ad esempio, perché il loro “no” non si è sentito. La “giustifica” della mancata espressione del dissenso, a causa della sorpresa, forse, è un’aberrazione ancora maggiore.

Insomma, si aumenta l’ambiguità che si dice di voler superare. È il consenso libero e attuale che spazza via le ambiguità.

Mai come in questo caso, gli slogan non sono semplificazioni, ma parole senza ambiguità: “Se non c’è consenso, è stupro”, “No vuol dire No” e “Sì vuol dire Sì”.