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La Convenzione di Istanbul: che cosa dice sull’educazione

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è un trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli. È stato firmato da 45 paesi. L’Italia ha ratificato la Convenzione nel 2013.

La Convenzione di Istanbul è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, con lo scopo di proteggere le vittime e perseguire i trasgressori.

Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).

La Convenzione è il primo trattato internazionale a contenere una definizione di genere. Infatti l’art. 3, lett. c), il genere è definito come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini“.

La convenzione contiene 81 articoli divisi in 12 capitoli. La sua struttura segue quella usata nelle più recenti convenzioni del Consiglio d’Europa. La struttura dello strumento è basato sulle “quattro P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate. Ogni area prevede una serie di misure specifiche.

Inoltre, il trattato stabilisce una serie di reati caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori – stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40).

All’articolo 2, la convenzione indica che le disposizioni si applicano in tempo di pace e anche in situazioni di conflitto armato, sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.

L’articolo 3 prevede termini chiave definisce:

  • la violenza contro le donne” è violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione nei confronti delle donne. Con violenza si intendono tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una sofferenza alle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata;
  • violenza domestica“: tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
  • genere“: sta a indicare i ruoli socialmente costruiti, comportamenti, attività e attributi che una data società ritenga appropriati per le donne e gli uomini.
  • violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

L’articolo 4 vieta alcuni tipi di discriminazione affermando che l’attuazione delle disposizioni della Convenzione, in particolare le misure destinate a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, sull’origine nazionale o sociale, sull’appartenenza a una minoranza nazionale, sul censo, sulla nascita, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere, sull’età, sulle condizioni di salute, sulla disabilità, sullo status matrimoniale, sullo status di migrante o di rifugiato o su qualunque altra condizione.

L’articolo 14 della Convenzione stabilisce che gli Stati devono garantire un’educazione che insegni l’uguaglianza tra i generi, la risoluzione non violenta dei conflitti, la libertà e la dignità delle relazioni.

Articolo 14 – Educazione

1  Gli Stati intraprendono le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.

2  Gli Stati intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media

I Paesi che hanno firmato la Convenzione di Istanbul, dovrebbero quindi includere nei programmi scolastici materiali didattici per la parità, il rispetto, il diritto all’integrità personale, perché la scuola è il primo luogo dove si può spezzare la catena della violenza, e favorire la diffusione di tali principi anche in altre sedi.

Permettere ogni bambina e ogni bambino possa crescere in una cultura che non tollera la violenza.