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La riforma del diritto di famiglia e l’uovo di colombo – 50 anni del nuovo diritto di famiglia

In questi giorni cadono cinquant’anni dalla legge 19 maggio 1975 (n. 151), la storica riforma del diritto di famiglia ‘maturata’ in un lungo iter parlamentare: ci vollero ben tre legislature, dalla IV alla VI, per approvare una legge che finalmente poneva i coniugi su un piano di parità e rispondeva ai principi della Costituzione repubblicana.

Davanti alla tumultuosa trasformazione del Paese, negli anni ‘60 era diventato palese quanto fosse obsoleta la legislazione italiana, una legislazione che risaliva direttamente all’epoca fascista e con alcuni istituti derivanti addirittura dai codici ottocenteschi: Codice napoleonico (1804) e Codice unitario (1865). 

Il Codice civile del 1942 non poteva più prevedere l’autorizzazione maritale[1] -abolita nel 1919- ma aveva mantenuto e consolidato il potere del marito come capofamiglia e rafforzato l’indissolubilità del matrimonio, recependo il matrimonio concordatario introdotto dai Patti Lateranensi nel ’29; aveva ribadito la disparità dei coniugi in caso di adulterio (quello del marito veniva considerato causa di separazione solo se creava un grave danno alla moglie) ed istituito la colpevolezza giuridica in caso di separazione, che escludeva dagli alimenti il coniuge considerato responsabile; la moglie, che doveva seguire il marito assumendone la condizione civile e il cognome, non esercitava la piena potestà nei confronti dei figli; infine, esisteva una grave disparità tra figli legittimi e figli naturali in materia successoria.

In sede governativa l’iniziativa di revisione di queste norme fu avanzata nel ’67 dal ministro repubblicano Oronzo Reale, ma alcune organizzazioni femminili si erano mosse già prima su questo terreno: dal ’65, le donne comuniste avevano cominciato a denunciare la legislazione italiana in materia come una delle più arretrate in Occidente, e ancor prima l’UDI ne aveva chiesto la riforma su questi punti: uguaglianza dei coniugi tra loro e nelle responsabilità verso i figli; equiparazione dei figli nati fuori dal matrimonio; introduzione del divorzio. Queste scelte furono alla base delle proposte di legge che i partiti della sinistra presentarono al parlamento sia sul diritto di famiglia che per lo scioglimento del matrimonio, tra l’altro denunciando il tentativo di far passare la riforma delle norme sulla famiglia ‘in alternativa’ all’introduzione del divorzio. Nel ’69 sarà elaborata una proposta unitaria dei partiti laici e infine nel dicembre ’71 verrà approvato quel testo unificato che, ripresentato ai lavori della VI legislatura, sarà la base della legge n. 151.

In realtà il vero, grande protagonista di questo fermento fu il movimento delle donne. Anche se il femminismo si disinteressò sostanzialmente di questa (come di altre) riforme del tempo, dalla presenza sulla scena politica del movimento delle donne, a partire dalla fine degli anni ’60, venne una spinta riformista che non aveva precedenti nella storia della Repubblica. Il movimento però guardava ad altri orizzonti. Nel luglio del ’74, mentre era ancora in discussione il testo di legge, il periodico “Effe. Mensile femminista autogestito” portava ad esempio una realtà totalmente ‘altra’ da quella al centro del dibattito, quella della Repubblica popolare cinese: composta di soli 27 articoli, la legge cinese definiva così marito e moglie: « sono due compagni che vivono insieme, e godono di una eguale posizione familiare», due compagni che « … hanno il dovere di partecipare al lavoro produttivo, di occuparsi dei figli e di lottare insieme per il benessere familiare e per l’edificazione di una nuova società… ». Hanno pure -si diceva- diritto di libera scelta dell’occupazione, eguale diritto al possesso dei beni, diritto di usare il proprio cognome originario, non devono maltrattare o abbandonare i figli e viceversa.

In Italia, diceva M. Adele Teodori, una formulazione così semplice e innovativa sembrava l’uovo di colombo[2].

note

[1] Introdotta per la prima volta, com’è noto, dal Codice napoleonico (esteso all’Italia nel 1806), era stata prevista anche dal primo Codice unitario, detto Codice Pisanelli dal nome del ministro di Grazie e giustizia: essa implicava l’impossibilità delle donne sposate di gestire i beni di famiglia e anche quelli personali eventualmente portati in matrimonio senza l’esplicita autorizzazione notarile del marito.

[2] https://efferivistafemminista.it/2015/01/la-famiglia-al-senato/