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Sulla recente proposta di attribuzione del cognome materno ai figli

È di questi giorni la proposta del senatore Franceschini di attribuire il cognome materno ai figli delle coppie. Il motivo, secondo quanto dichiarato dall’ex ministro, è quello di ribaltare una “secolare ingiustizia”, quella di attribuire alla prole il cognome paterno, che “è stata una delle fonti culturali e sociali delle disuguaglianze di genere“.

La proposta, che ha suscitato varie reazioni nel mondo politico, si inserisce in un milieu abbastanza complesso, dopo che la sentenza 131 – 2022 della Corte Costituzionale ha sancito che ai figli si debba attribuire sia il cognome paterno sia quello materno. Il pronunciamento della Consulta, che riflette l’evoluzione dei tempi, ha inevitabilmente determinato delle problematiche, a esempio rispetto alle modalità di attribuzione dei cognomi nel succedersi delle generazioni. Tali questioni ancora non sono state risolte dalla politica, a cui il problema ora attiene: i vari disegni di legge presentati dai diversi esponenti politici già da due anni, ancora giacciono in discussione al Senato. E dunque, la “quaestio”, di fatto poco “vexata”, a parere del senatore proponente verrebbe risolta in modo “semplice” attribuendo ai figli soltanto il cognome materno. Così lusingando l’elettorato femminile, sulla base di un presunto risarcimento morale.

In merito, sembra legittimo, e realistico, chiedersi se sia il caso di pensare che le donne si vogliano comportare in modo analogo a quanto per secoli è stato perpetrato da una tradizione maschilista che con la proposta de qua si declinerebbe al contrario, ma in modo tristemente speculare. Evidentemente no.

E comunque, guardando alla questione dal punto di vista tecnico – giuridico, ripercorriamo l’iter che ha portato tre anni fa alla formulazione della “131”.

All’epoca, la Consulta si era sentita sollecitata a procedere, giudice a quo, a seguito di un caso che aveva riguardato il Tribunale di Bolzano chiamato a decidere sulla rettifica dell’atto di nascita di una bambina i cui genitori, non uniti in matrimonio, avevano concordemente voluto attribuirle soltanto il cognome materno: il Tribunale altoatesino aveva preso atto che tale scelta era preclusa dal primo comma dell’articolo 262 del Codice Civile in base al quale i figli dovevano assumere automaticamente il cognome del padre, per cui, l’opzione scelta concordemente dalla coppia risultava impraticabile. La norma che ostacolava la volontà dei due genitori si radicava nel vecchio codice civile che considerava il marito capo-famiglia e stabiliva che la moglie dovesse assumerne il cognome, per cui anche i figli dovevano portare il cognome del padre.

Tale automatismo, che affondava le radici nella notte dei tempi, non era coerente né con l’art. 3 della Costituzione, che sancisce la pari dignità di tutti i cittadini senza distinzione alcuna, né col coordinamento tra principio di eguaglianza e finalità di salvaguardia dell’unità familiare, di cui all’art. 29, comma 2, della Costituzione.

La Consulta, già con sentenza n. 61 del 2006 aveva affermato che «l’attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, …. e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna»; la stessa Corte aveva ribadito ciò nel 2016, con la sentenza n. 286 che permetteva l’attribuzione al figlio del doppio cognome mediante l’aggiunta di quello materno, ma ancora non consentiva l’attribuzione del solo cognome della madre.

Nell’ultimo pronunciamento, il “131” del 2022, viene stigmatizzata ancora l’automatica attribuzione del solo cognome paterno, che “si traduce nell’invisibilità della madre” ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori, che “si riverbera e si imprime sull’identità del figlio”; ancora più incisivamente, si dichiara che il cognome, che “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationissi radica nella sua identità familiare”, perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori”. Qui, la Corte affronta la questione in modo ancora più circostanziato, con l’obiettivo di garantire l’effettiva parità dei genitori, focalizzando l’attenzione sugli artt. 2 e 3 della Costituzione, in funzione della “pienezza dell’identità personale del figlio” e per “salvaguardare l’unità della famiglia”. La Consulta riprende, quindi, quanto aveva espresso nel 1970 con la sentenza 133 – «è proprio l’eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo”, perché l’unità “si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità”, e così rafforzando: “Unità ed eguaglianza non possono coesistere se l’una nega l’altra, se l’unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale” .

Quindi, con la sentenza del 2022 è ormai ampiamente “sacramentato” che ”il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei due genitori, salvo loro diverso accordo”. Il «diverso accordo» resta eventualmente circoscritto al cognome di uno dei due genitori e “incarna la loro stessa volontà di essere rappresentati entrambi, nel rapporto con il figlio, dal cognome di uno di loro soltanto”. Insomma, la Corte ha lasciato aperta la possibilità dell’attribuzione del cognome anche di uno solo dei due genitori, sulla scorta di un “accordo” tra gli stessi genitori: “sarebbe, infatti, in contrasto con i principi costituzionali invocati impedire ai genitori di avvalersi, in un contesto divenuto paritario, dell’accordo per rendere un unico cognome segno identificativo della loro unione, capace di farsi interprete di interessi del figlio.”

Tutto ciò considerato, è evidente la dissonanza della proposta Franceschini rispetto ai contenuti delle sentenze n. 133 del 1970 e n. 131 del 2022. Tale proposta, infatti, determina una “riproduzione al contrario” della stessa logica discriminatoria che è stata fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale decisa dalla Consulta con la “131”. Insomma questa singolare “reductio ad matrem”, riproporrebbe la questione in termini esattamente speculari nei riguardi del padre, tra l’altro in un momento storico in cui nell’universo femminile il rivendicazionismo divisivo è ormai superato: le donne, infatti, fermo restando la ferrea tutela dei loro diritti, rispetto all’universo maschile puntano sulla complementarietà relazionale, all’interno di una società che si auspica civile. Con buona pace delle prodiane tirate di capelli, e della dursiana stretta di polso, alle giornaliste…