La sentenza n. 33 della Corte Costituzionale, depositata il 21 marzo scorso, ha stabilito l’illegittimità degli artt. 29-bis, comma 1, e 30 comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) che non consentivano alla persona non coniugata e residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, e al giudice di emettere il relativo decreto di idoneità.
L’iter che ha portato al pronunciamento della Corte era stato aperto tre anni fa dal Tribunale dei Minori di Firenze, in riferimento a un caso specifico. L’Avvocatura del Stato aveva fatto opposizione e aveva chiesto che le questioni sollevate dal Tribunale fiorentino fossero dichiarate “inammissibili o comunque manifestamente infondate”, sia perché, nel caso dell’adozione internazionale, il minore risulterebbe “particolarmente vulnerabile in quanto sradicato dal contesto di origine”; sia perché un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni affrontate avrebbe determinato “discrasie sistematiche, nei termini di una irragionevole disparità di trattamento fra adozione internazionale e adozione interna”, visto che le persone singole potrebbero accedere all’adozione internazionale, ma non a quella interna.
In aggiunta a ciò, l’Avvocatura aveva precisato che «la sede istituzionale competente ad apprezzare la denunciata “distonia” sarebbe quella delle scelte politiche, spettanti alle «forze abilitate ad esprimere – grazie al meccanismo rappresentativo e democratico – le reali istanze della collettività». In merito, l’8 gennaio 2025 interveniva con una memoria la Presidente del Consiglio dei ministri, per la quale l’ordinanza di rimessione determinerebbe anche «una sostanziale inversione della gerarchia dei valori costituzionali, in forza della quale in buona sostanza le forme giuridiche di tutela del minore sembrano doversi modellare in funzione delle (pur lodevoli) istanze di genitorialità espresse dalle persone singole». Su ciò, il Tribunale per i minori di Firenze aveva affermato di considerare “vero centro di gravità” dell’istituto dell’adozione l’interesse del minore e il suo bisogno di poter contare su affetti familiari che ne garantissero la crescita equilibrata, secondo quanto si legge nella Convenzione europea sull’adozione dei minori, in riferimento a «un foyer stable et harmonieux», che non dovrebbe «necessariamente […] rinvenirsi nella struttura familiare composta da una coppia unita nel vincolo del matrimonio». Il pronunciamento della Corte Costituzionale ha sentenziato in modo difforme rispetto a quanto osservato dall’Avvocatura. Del resto, la Corte, già con la sentenza n. 183 del 1994, aveva superato l’idea che l’adozione debba plasmarsi su una prospettiva di «imitatio naturae», per cui la bigenitorialità non costituisce vincolo giuridico a tutela diretta del minore.
Nella sentenza 2025 del primo giorno di primavera, si evidenzia, intanto, una discrasia, ovvero che il divieto di adozione impedirebbe alle persone singole residenti in Italia di adottare minori stranieri, mentre consentirebbe l’espatrio dei minori italiani che possono essere adottati da persone singole residenti in altri Stati; si dichiara, inoltre, che le disposizioni censurate non sarebbero idonee a realizzare il fine della tutela dell’interesse del minore e violerebbero il diritto alla vita privata della persona non coniugata, con lesione dell’art. 8 CEDU, integrato dall’art. 2 della Costituzione; si precisa che l’esigenza di individuare, nel miglior interesse del minore, un contesto familiare armonioso e stabile non dovrebbe necessariamente essere costituito da una coppia sposata , infatti la legge n. 184 del 1983 ha già accreditato la capacità della persona singola a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso al minore, e infatti i commi 4 e 5 consentono l’adozione piena anche se «uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo», o anche se «nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari», così implicando, nella sostanza, l’inserimento del minore in un nucleo monoparentale; la sentenza non manca di osservare come la restrizione della platea dei potenziali adottanti costituisca un grave rischio che incide negativamente sulla tutela dei bambini abbandonati: la progressiva riduzione delle domande di adozione negli ultimi anni, ha conosciuto, infatti, una notevole contrazione, da circa settemila domande nel 2007 a circa cinquecento domande nel 2024.
Ma c’è un altro aspetto valutato dalla Corte, che risulta di altissimo valore politico-sociale: le scelte orientate alla costituzione di vincoli genitoriali sono ascrivibili all’ampio contenuto della libertà di autodeterminazione, per cui, ricordando l’art. 8, paragrafo 2, CEDU : «[n]on può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Secondo la Corte, l’esclusione della persona singola dall’accesso all’adozione internazionale lede anche gli artt. 2 e 117 primo comma, della Costituzione, sempre in relazione all’art. 8 CEDU. Ciò, come su osservato, si ripercuoterebbe sulla libertà di autodeterminazione della persona non coniugata, che si troverebbe, in costanza di divieto, a non poter realizzare la propria aspirazione alla genitorialità.
La Corte non manca di osservare come l’interesse alla genitorialità si coniughi anche con una finalità di solidarietà sociale in quanto riguarda, e tutela, minori che già esistono e necessitano di protezione. E risulta, quindi, di particolare interesse la precisazione: “Se scopo dell’adozione internazionale è quello di accogliere in Italia minori stranieri abbandonati, residenti all’estero, assicurando loro un ambiente stabile e armonioso, l’insuperabile divieto per le persone singole di accedere a tale adozione non risponde a una esigenza sociale pressante e configura – nell’attuale contesto giuridico-sociale – una interferenza non necessaria in una società democratica”. La scelta operata dal legislatore con l’art. 29-bis comma 1 della legge n. 184 del 1983 risulta quindi non conforme al principio di proporzionalità, e determina lesione della vita privata e dell’autodeterminazione orientata a una genitorialità ispirata al principio di solidarietà.