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Vi propongo quanto scritto da  Alessandra Ricciardi ricordando che questa legge sulla trasparenza del finanziamento ai partiti era stata approvata alla Camera a larga maggioranza.

A parole molti la vogliono, ma anche la legge sulla trasparenza dei partiti rischia di restare l’ennesima incompiuta della XVII legislatura, in buona compagnia della riforma elettorale e dello ius soli. Approvata alla camera a giugno 2016 sotto la forte spinta del Pd, è ferma da 15 mesi in commissione affari costituzionali del senato. La stessa commissione dove è incardinato il ddl sui vitalizi, che ieri ha assorbito tutta la seduta sotto il carico di accuse di incostituzionalità e inopportunità che giungono sotterranee anche dal pd. Criticità, quelle della riforma dei vitalizi, che lo stesso relatore e presidente della prima commissione, Salvatore Torrisi (Ap), ha evidenziato e che richiederanno, hanno concordato le senatrici e i senatori della prima commissione, almeno due settimane di audizioni prima che i lavori entrino nel vivo. Del ddl sulla trasparenza dei partiti non si è parlato e difficilmente se ne riparlerà entro fine mese.

Alla camera la legge era stata approvata a larga maggioranza, frutto dell’unificazione di 22 testi firmati tra gli altri da Sel, Pd, Fi, Ap, M5s. Relatore il renziano Matteo Richetti. «Avremo regole stringenti sulla trasparenza dei finanziamenti (con obbligo di comunicazione per cifre superiori ai 5 mila euro), sui regolamenti interni, su chi è il titolare del simbolo, sulle modalità di selezione delle candidature, sugli iscritti. Tutte norme che se violate implicano sanzioni importanti», diceva nel 2016 Marina Sereni, vicepresidente Pd della camera, «le direttive imposte dalla legge varranno per tutti, partiti o movimenti, che si presentano alle elezioni. Servono per evitare le degenerazioni a cui abbiamo assistito, nella poca trasparenza dei finanziamenti ma anche in quella delle decisioni». Un riferimento chiaro al Movimento5stelle. Quando di trasparenza si riprenderà a parlare, c’è da sbrogliare la matassa degli emendamenti, alcuni puntuti come quello a firma dell’ex tesoriere dei Ds, Ugo Sposetti, emendamenti che se approvati richiederanno il ritorno del testo alla camera. E la legislatura è agli sgoccioli.

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Le principali novità introdotte da questa legge quando, a giugno del 2016, uscì dalla Camera per approdare al Senato dove si è arenata

L’intento della legge è esplicitato all’articolo uno dove il testo prevede anzitutto che l’organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici devono essere improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico, al fine di “favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica”. Il contenuto degli statuti dei partiti registrati viene integrato con regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti e richiedendo l’indicazione dei criteri di ripartizione delle risorse tra organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali. Quindi si riconosce il principio della ripartizione delle risorse tra organi centrali e territoriali.

Punto centrale è che il partito, il movimento o il gruppo politico “detiene l’esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso”. Quindi il simbolo e la denominazione non possono appartenere a un singolo individuo, riducendo, almeno questa è l’intenzione, il rischio del partito personale. Partiti, movimenti e soggetti politici devono garantire la trasparenza e avere uno statuto depositato, che attesti chi è il legale rappresentante, chi è il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale. Inoltre quali sono gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Devono inoltre essere stabilite le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste. Ma se non è obbligatorio lo statuto per poter partecipare alla competizione elettorale, è necessario persentare il programma. La norma dispone infatti che vengono “ricusate le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale”.

Un’apposita sezione denominata “Trasparenza”, prevede che ciascun partito, movimento o gruppo politico dovrà rendere “facilmente accessibile” nel proprio sito internet l’elenco di tutti i beni immobili, beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, di cui sia intestatario, nonché dovranno essere pubblicate “le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento e gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la loro durata, le modalità di selezione delle candidature nonché l’organo comunque investito della rappresentanza legale”. Anche nel caso di erogazione di finanziamenti, contributi pari o superiore a 5.000 euro l’anno, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a fare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 e euro 15.000, possono essere rese pubbliche solo se c’è il consenso del soggetto erogante.

Viene istituita la sezione ‘Elezioni trasparenti’ nel sito internet del Ministero dell’Interno. Sulla pagina internet dovranno essere pubblicati il simbolo, lo statuto o dichiarazione di trasparenza, il programma e “il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica”.

L’articolo 6 stabilisce che i “rapporti tra il partito, movimento e gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai princìpi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile”. L’obbligo di presentare il rendiconto viene limitato ai partiti che abbiano eletto un rappresentante alla Camera, al Senato o al Parlamento europeo. Per quanto riguarda la messa a disposizione di beni, servizi e locali da parte degli enti territoriali per lo svolgimento dell’attività politica viene previsto che per potervi accedere, partiti, movimenti e gruppi politici devono essere iscritti all’apposito registro.(da Rai New.it)