Riceviamo e pubblichiamo l’analisi messa a punto dalle donne e le associazioni di donne, native e migranti, che hanno sottoscritto il documento “Abitare il mondo, sentirsi a casa. Un antidoto al razzismo e al sessismo” presentata alla Casa internazionale delle donne il 2 febbraio 2009.{{Perché siamo contrarie}}

Le donne e le associazioni di donne, native e migranti, che hanno scelto la Casa Internazionale delle Donne per il loro impegno politico e che hanno sottoscritto il documento “Abitare il mondo, sentirsi a casa. Un antidoto al razzismo e al sessismo” esprimono il proprio giudizio estremamente negativo sul [disegno di legge del Governo sulla sicurezza->http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=302495] (n. 733) attualmente in discussione al Senato e in generale sul pacchetto sicurezza e sulle politiche del governo in relazione all’immigrazione.

{{I motivi della nostra contrarietà}}

{{In generale}}

{{1. Frammentazione e carattere repressivo dei provvedimenti:}}

Il cosiddetto “pacchetto sicurezza” del Governo, al cui interno numerosi articoli di legge riguardano l’ {{immigrazione}} come fosse di per sé {{questione di sicurezza e di ordine pubblico}}, comprende:

– un decreto legge, “[Misure urgenti in materia di pubblica sicurezza->http://www.camera.it/parlam/leggi/08125l.htm]” (già convertito in legge, n.125/2008), in cui oltre all’estensione dei casi di espulsione, all’inasprimento delle pene, alle restrizioni delle garanzie processuali, si introduce per i reati commessi {{l’aggravante comune di ‘clandestinità’,}} misura già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, perché la “clandestinità” è un problema amministrativo del tutto estraneo al reato imputato, di cui non può quindi costituire un “aggravante”

– un disegno di legge, attualmente in discussione al Senato [(A.S.733)->http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302495.pdf] (che analizziamo più avanti in dettaglio)

– tre decreti legislativi, che prevedono: ulteriori difficoltà per i rifugiati e i diritti dei richiedenti asilo; limitazioni al {{ricongiungimento familiare}} (ridotto allo strettissimo nucleo familiare, con forti limiti per il ricongiungimento di genitori anziani e figli maggiorenni, condizionato a garanzie spesso insostenibili di reddito e alloggio, sottoposto alla prova del DNA a carico degli immigrati per parentele non comprovate); limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari

– in altri provvedimenti finanziari di carattere generale troviamo {{provvedimenti sociali punitivi per gli immigrati}}. La legge 133/2008 prevede l’aumento dei requisiti (10 anni di residenza nel territorio nazionale) per un immigrato per accedere al piano casa e all’assegno sociale.
_ Esclusi gli stranieri dalla concessione della “carta acquisti”. [La Corte costituzionale ([sentenza n. 306/2008->http://www.cortecostituzionale.it/informazione/rassegna_stampa/rassegnastampaquestionidecise/schedaDec.asp?sez=seguito&Comando=LET&NoDec=306&AnnoDec=2008&annopubblicazione=2008]) ha già dichiarato illegittima la norma del T.U. sull’immigrazione, (art. 9) che prevede l’esclusione dell’indennità di accompagnamento se lo straniero è privo dei requisiti di reddito previsti dalla carta di soggiorno: l’assistenza in difesa della salute non può essere discriminatoria e condizionata solo per gli stranieri da garanzie di alloggio e reddito! Tale illegittimità potrebbe essere estesa anche ad altre discriminazioni imposte agli stranieri]

Questa frammentazione nasconde una politica del governo {{esclusivamente repressiva e discriminatoria}} rispetto all’immigrazione

{{2. Repressione è il contrario di integrazione}}

In contrasto con le raccomandazioni della Corte costituzionale, si profila un {{diritto penale differenziato per lo straniero, un diritto diseguale}}, caratterizzato da sensibili restrizioni alle garanzie (sostanziali e processuali) fondamentali, nonché da una forte limitazione al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari e in generale dello Jus migrandi [(articolo 35 della Costituzione italiana->http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art35.htm] ).
_ Complessivamente, un {{diritto speciale per gli stranieri,}} come ha detto recentemente la giurista Marzia Barbera, secondo il quale in nome dell’emergenza (ci si appella proprio ad una legge, [la 225 del 1992->http://www.apat.gov.it/site/_files/Leggi/L_225_1992.pdf] sullo stato di emergenza dovuto a catastrofi e a calamità naturali) si sospendono i diritti fondamentali degli stranieri e contestualmente si trasforma in disposizioni di legge un’attenzione “ragionieristica” per la vita delle persone immigrate, per rendergliela sempre più difficile: vedi i limiti “speciali” per gli immigrati per accedere al welfare, i limiti ulteriori e le esclusioni stabiliti dalle ordinanze dei sindaci, un “nomolocalismo”, sostenuto dal governo, del tutto illegittimo e anticostituzionale (art. 23 Cost).

Tra le più gravi di queste norme locali, come donne denunciamo quelle che escludono dal “bonus bebé” le famiglie immigrate, sostenute da un’ideologia che intende sostenere solo l’aumento demografico della “razza italiana”.

Dall’insieme dei provvedimenti citati si evince che per il governo la questione immigrazione è principalmente questione di chiusura e di ordine pubblico, poiché in nome della lotta alla “clandestinità” non affronta contestualmente il problema della revisione di quelle leggi che di fatto rendono clandestina l’immigrazione, e non prevede nuove possibilità di regolarizzazione e integrazione, tra le quali neppure la possibilità che gli immigrati vittime di grave sfruttamento lavorativo ottengano il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Sono cioè {{le politiche governative}} – che rendono quasi impossibili gli ingressi regolari e il mantenimento dei permessi di soggiorno – che {{rendono clandestini gli immigrati}}, destinandoli ad una{{ illegalità}} funzionale al loro sfruttamento nell’ {{economia sommersa}} e perfino criminale. Gli immigrati irregolari – ma anche quelli in regola – sempre sotto la minaccia di espulsione e di licenziamento, sono disposti a condizioni di lavoro inaccettabili per gli italiani. Ciò li rende più appetibili per i datori di lavoro, ma determina un ulteriore arretramento dei diritti dell’insieme dei lavoratori. {{Diritti disuguali = Meno diritti per tutti}}.

{{Inoltre le ulteriori difficoltà per realizzare il ricongiungimento familiare rendono più problematica l’integrazione e la fuoriuscita dalla solitudine e dalla precarietà.}}

Come abbiamo scritto nel nostro documento le politiche che criminalizzano gli immigrati relegandoli ai margini dell’economia e della società, sottendono un {{razzismo di tipo istituzionale}} (vedi alcuni comportamenti delle forze dell’ordine, del personale degli uffici e dei servizi), che si intreccia e fomenta {{nuove forme di razzismo popolare}}, fondate su stereotipi, pregiudizi, disinformazione. Il risultato è una miscela esplosiva, che sta producendo episodi brutali ogni giorno.

{{In dettaglio

Le nuove politiche repressive ([Ddl governativo, ora Atto Senato n. 733->http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00302495.pdf])}}

– L’{{“Ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato”}} (Art. 19) sono puniti con una ammenda da 5.000 a 10.000 euro e/o l’espulsione dal territorio nazionale.
_ L’espulsione viene eseguita dal Questore e comunicata al Magistrato responsabile dell’accertamento del reato, il quale pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Non si procede all’espulsione in caso di domanda di protezione internazionale, ma si procede anche in caso di vittime di grave sfruttamento lavorativo. Basta un semplice permesso di soggiorno non ottenuto o scaduto, per motivi legati a ritardi burocratici o a restrizioni nel mercato del lavoro, per essere espulsi

– {{ Minori:}} rimpatrio assistito, anziché tutela e protezione secondo le norme internazionali, per i minori dediti alla prostituzione, anche comunitari; finora il rimpatrio dei cittadini comunitari era previsto solo in caso di pericolosità sociale. Divieto di impiego di minori per attività di accattonaggio: i genitori, in qualsiasi circostanza, perdono la patria potestà, mentre finora ne era prevista solo la sospensione

– {{La permanenza nei Centri di identificazione e espulsione può durare fino a 18 mesi}}, in presenza di difficoltà nell’accertamento delle identità dello straniero, mentre la Direttiva europea prevede possibili prolungamenti solo in caso di resistenza (art. 39)

– I gestori dei servizi di {{trasferimento di denaro}} devono acquisire dagli utenti stranieri copia del titolo di soggiorno, segnalando la eventuale mancanza di tale titolo alla autorità locale di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza vengono cancellati dall’elenco degli agenti di attività finanziarie (art. 37). L’ordinamento vigente prevede invece che la denuncia di reati da parte di privati sia facoltativa.

– {{Reato di cessione in affitto di immobili a stranieri irregolari}} (legge 125/2008) con conseguente confisca dell’immobile

{{Misure sociali apertamente discriminanti inserite nel provvedimento di ordine pubblico}}

Si tratta di misure ingiuste perché

– {{considerano anche il matrimonio misto un possibile problema di ordine pubblico}}. Art.4: Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni (un anno, in presenza di figli nati dai coniugi) nel territorio della Repubblica (oggi: sei mesi, a prescindere dalla presenza di figli).

– prevedono per gli stranieri l’esibizione di un documento che attesti la regolarità del soggiorno per poter contrarre {{matrimonio}} (art. 5), {{negando quindi quello che è un diritto di tutte le persone}}, a prescindere dalla nazionalità e dai titoli di soggiorno

– {{fanno dipendere la possibilità di iscrizione presso le anagrafi dei Comuni}} e di cambio di residenza {{dall’idoneità dell’alloggio}} – verificata dagli uffici comunali competenti – : per gli stranieri la cancellazione anagrafica può significare la perdita di tutti i diritti per ottenere la carta di soggiorno e la cittadinanza (art. 36).
_ Inoltre, trascorsi 6 mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (finora 1 anno) scatta la cancellazione anagrafica (art. 45). Addirittura, in alcuni Comuni della Lombardia si escludono dall’iscrizione anagrafica gli stranieri privi della carta di soggiorno(oggi denominata permesso di soggiorno di lungo periodo)

{{L’assimilazione forzata}}

L’art.41 subordina il rilascio (e il rinnovo) del permesso di soggiorno alla stipula di un {{‘accordo di integrazione’}} tra lo straniero e lo Stato, in cui il primo si impegna a conseguire obiettivi di integrazione, non meglio specificati.
_ La ‘perdita dei crediti’ determina l’espulsione immediata dello straniero, non sospendibile neppure qualora egli ricorra in giudizio avverso il provvedimento espulsivo.
_ La valutazione da parte dell’autorità amministrativa del grado di integrazione del soggetto sarà necessariamente discrezionale. È infatti evidente che l’integrazione costituisce un percorso complesso, che nessuna autorità amministrativa potrebbe giudicare con precisione se non fornendo pareri del tutto arbitrari e quindi inevitabilmente discriminatori.
_ La legge rinvia invece il tutto a un regolamento governativo, che quindi giudicherebbe di diritti soggettivi fondamentali, quali quelli relativi alla permanenza nel territorio nazionale di soggiornanti sia di breve che di lungo periodo, e consentirebbe la revoca del permesso di soggiorno e espulsione, a seguito del mancato rispetto di non ben precisati obiettivi di integrazione.

L’art. 39 prevede il superamento di un {{test di conoscenza della lingua italiana}} per il riconoscimento dello status di soggiornante di lungo periodo

{{Gli immigrati pagano sempre}}:{{ 200 euro}} in media per fare richiesta del permesso di soggiorno o del suo rinnovo, per richiedere la cittadinanza, per il nulla osta per il ricongiungimento familiare. La polemica sulle {{50 euro}} di tassa per il permesso di soggiorno ci è sembrata quindi capziosa e fuorviante rispetto alla {{gravità complessiva del quadro legislativo}} che si sta costruendo contro l’immigrazione, una sorta di {{apartheid all’italiana.}}

Inoltre condividiamo pienamente l’allarme sostenuto da molte associazioni di medici e di giuristi per le conseguenze della possibile approvazione dell’emendamento 39.306 presentato in sede di esame del DDL 733 all’Assemblea del Senato, volto a sopprimere il comma 5
dell’articolo 35 del Decreto Legislativo 286 del 1998 ([Testo Unico
sull’immigrazione->http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dlgs286_98.html]) che sancisce il principio di {{non segnalazione alle
autorità del migrante irregolare che si rivolge a una struttura sanitaria}}.

Restiamo vigili su un altro emendamento della Lega, quello che tenta di introdurre le classi differenziali per bambini stranieri nelle scuole.

Per tutte le analisi e le ragioni esposte, le donne e le associazioni che fanno riferimento alla [Casa Internazionale delle Donne->http://www.casainternazionaledelledonne.org] ritengono che la situazione attuale sia grave e pericolosa, non solo per tutte le migranti e tutti i migranti, ma per il fondamento democratico della nostra società, e si impegnano, insieme alle altre associazioni, a contrastare tutte le leggi e i provvedimenti, nazionali e locali, che vanno in questa direzione di criminalizzazione e discriminazione.

– Foto di Giulia della Torre