Aderiamo all’iniziativa della Casa delle donne di Napoli che, nel quadro delle mobilitazioni di “non una di meno” contro la sentenza di Torino, dà appuntamento a chi vorrà esserci a Piazza Cenni ore 11 di mercoledì 12 Aprile.

La convenzione di Istanbul, ovvero i passi necessari per combattere la violenza. Anche i giudici devono saperlo

La giudice Diamante Minucci in Italia, a Torino, il 15 febbraio ha assolto un uomo accusato di stupro, non per non aver commesso il fatto, ma perché la vittima non aveva gridato. Dalla lettura della sentenza si evince che le domande, rivolte alla vittima in dibattimento, tendevano non a stabilire la gravità del reato, bensì a indagare sulla sincerità della donna. Una donna che compie il gesto che tutti le chiedono, la denuncia, è ancora vista come una ricattatrice che per oscuri motivi si esporrebbe alla trafila di un processo.

Il processo è stato celebrato a sei anni dai fatti, cioè nella modalità che nelle convenzioni internazionali dalla CEDAW in poi è indicata come una tortura aggiuntiva per la vittima/testimone.

In Italia inoltre, è stata ratificata la convenzione di Istanbul, sottoscritta da trentacinque paesi, e i responsabili, politici, amministrativi e giudici non sentono la responsabilità di applicarla, principalmente perché non la vogliono conoscere.

Agli articoli 42 e43 la convenzione prevede che

Articolo 42 – Giustificazione inaccettabile dei reati, compresi quelli commessi in nome del cosiddetto “onore”

1-      Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che nei procedimenti penali intentati a seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli usi e costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto “onore” non possano essere addotti come scusa per giustificare tali atti. Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le quali la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali, religiosi, sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato.

2-      Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, qualora un bambino sia stato istigato da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia per questo diminuita la responsabilità penale della suddetta persona per gli atti commessi.

Articolo 43 – Applicazione dei reati

I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e l’autore del reato.