Si aprono nuovi spazi per un giudizio più ampio della Corte costituzionale
che il 4 novembre prossimo si troverà ad esaminare la legge n. 40 sulla
procreazione medicalmente assistita. Il Tribunale di Firenze infatti ha
sollevato nuove questioni di costituzionalità con un’ordinanza
dettagliata, puntuale ed estesa a nuovi aspetti di irrazionalità della
legge 40.Il ricorso che ha promosso l’ordinanza è stato presentato da una coppia
infertile, sostenuta dalle associazioni [HERA ->http://web.tiscali.it/hera/] Onlus di Cataniae [SOS
Infertilità->http://www.sosinfertilita.net/] Onlus di Milano, con il collegio di difesa costituito dagli
avvocati Maria Paola Costantini del Foro di Firenze, Ileana Alesso,
Massimo Clara, prof. Marilisa D’Amico del Foro di Milano e Sebastiano
Papandrea del Foro di Catania.

“Siamo contenti – dice la Signora Miriam – forse ci sarà qualcuno che
ascolterà le nostre ragioni e non valuterà come irrisorie le nostre
drammatiche e dolorose esperienze. {{Non è possibile che migliaia di coppie
siano costrette ad andare all’estero}} per il silenzio e l’insensibilità del
nostro Parlamento”.

La richiesta di procedere con la {{diagnosi preimpianto}} su di una coppia ad
alto rischio genetico che cerca o di evitare la nascita di un figlio che
nel 50% dei casi sarà malato di un tumore agli occhi o in alternativa
affrontare l’aborto terapeutico, non può essere considerata eugenetica.

Nella diagnosi genetica preimpianto, non esiste nessuna possibilità
tecnica e alcuna intenzione, di migliorare o modificare la specie. Si
tratta di un falso problema posto da chi cerca di creare solo confusione.
Piuttosto la diagnosi genetica preimpianto chiesta dalla coppia siciliana
è una giusta considerazione per risolvere una situazione di sofferenza che
trova ascolto nel dettato costituzionale e nell’art 3 della Costituzione.

{{L’ordinanza ripropone in modo più preciso il problema del limite della
creazione di soli tre embrioni}} che risulta gravemente lesivo della salute
delle donne ed è in violazione dell’art. 32, 2 e 13 della Costituzione. A
tal fine, il giudice propone una riscrittura della norma, così che il
numero degli embrioni da creare e da impiantare possa essere valutato caso
per caso, secondo criteri medici e le specifiche condizioni della coppia e
della donna.

La riscrittura della norma non si ferma qui poiché il giudice
formula anche una {{proposta per ampliare la possibilità di
crioconservazione degli embrioni sovranumerari}}.
_ Il giudice evidenzia infine{{ due nuovi profili di incostituzionalità}}:
quello relativo al {{divieto di riduzione embrionaria di gravidanze plurime}}
e quello relativo alla {{impossibilità di revocare il consenso da parte
della donna dal momento della fecondazione dell’ovulo}}.
_ Ora la palla passa al giudice costituzionale, che potrebbe anche decidere
di aspettare questa nuova ordinanza e riunirla alle altre questioni già
pendenti.