Le associazioni e le istituzioni modenesi riunitesi in occasione del Seminario “Dalla Convenzione di Istanbul al Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” – tenutosi a Modena il 21 febbraio 2015 – hanno inviato all’on.le Giovanna Martelli una lettera in cui esprimono l’interesse a essere considerate una parte attiva nel confronto con il Governo in merito all’elaborazione nazionale del Piano d’azione straordinario che dovrà rendere operativo l’impegno del Governo italiano su tali temi. Di seguito le raccomandazioni, emerse nel seminario per offrire un primo contributo all’azione del Governo, che sono state allegate alla lettera.

Raccomandazioni generali

Le Associazioni femminili modenesi individuano unanimemente la necessità di finanziamenti e risorse adeguate al conseguimento delle finalità esplicate dalla Convenzione e al raggiungimento degli obiettivi nazionali esibiti nelle linee guida del Piano d’azione straordinario; auspicano altresì alla definizione di un Piano pluriennale che riesca a garantire una programmazione complessa e articolata in un tempo lungo ma definito. Si ritiene fondamentale la valorizzazione di ogni attore della Rete (territoriale e nazionale), in primo luogo prevedendo una equilibrata rappresentanza all’interno delle reti istituzionali delle associazioni femminili che abbiano esperienze e finalità statutarie in merito alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne investendo – oltre che nella pratica di accoglienza e sostegno alle vittime per l’uscita dalla violenza dei Centri antiviolenza – anche nell’associazionismo femminile impegnato con continuità nella diffusione di nuovi modelli educativi e culturali. Il Piano dovrebbe richiedere inoltre una chiara ripartizione delle responsabilità e un pieno rispetto delle tempistiche, quindi una costante opera di monitoraggio sugli obiettivi raggiunti in termini di servizi erogati, ma anche di prevenzione e contrasto del fenomeno al fine di valutarne l’azione complessiva.

In virtù della pluriennale esperienza in materia e della consolidata metodologia specifica per fronteggiare il problema della violenza di genere, ogni Associazione offre qui il suo apporto, rifacendosi alle proprie specificità e competenze.

Raccomandazioni specifiche

UDI raccomanda:
che venga prestata la massima attenzione alle leggi che trasversalmente toccano i vari ambiti sociale, culturale ed economico, affinché contengano misure atte a rafforzare l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne (con riferimento al Capitolo I, Articolo 1, comma 1 della Convenzione di Istanbul), come quelle riguardanti la salute e l’integrità del corpo, l’orientamento sessuale, le scelte nella procreazione, l’emancipazione economica;
che venga presa in considerazione la decisione di alcune associazioni (con riferimento al Capitolo IV della Convenzione, sulla Protezione e il Sostegno) di acquisire gli strumenti statutari per costituirsi parte civile nei processi per femminicidio; che tali “costituzioni” vengano considerate come strumento per proteggere e sostenere le donne e per assicurare il colpevole alla giustizia, per l’effetto deterrente che la vicinanza delle associazioni ha su alcuni palesi carenze riscontrabili nella prassi dei processi per femminicidio.

Centro Documentazione Donna (sul tema specifico della Prevenzione, Capitolo III, Articoli 12, 13 e 14) raccomanda:

che vengano attivati percorsi di formazione per tutti gli educatori e i docenti a partire dall’asilo nido e fino alle Università volti a rendere maggiormente consapevoli le persone sulle radici culturali della violenza di genere;
che tali attività vengano strutturate attraverso programmi e metodologie definite, in cui siano ben chiari obiettivi e contenuti della formazione basata sulla valorizzazione delle differenze di genere per ridurre le disuguaglianze e migliorare le relazione tra i sessi;
che venga definito un profilo di competenze dei formatori e delle formatrici che svolgeranno tali attività (in materia di differenza di genere, ruoli di genere e le loro radici culturali nella società, stereotipi di genere, conseguenti atteggiamenti discriminatori e comportamenti violenti, conoscenza delle normative);
che si istituisca un Garante sui messaggi veicolati dai libri di testo e dai materiali didattici in generale che possa anche verificare la coerenza tra autocertificazioni di attenzione allo sviluppo dell’identità di genere intesa come fattore decisivo nell’ambito della educazione complessiva dei soggetti in formazione (ad es. adesione delle case editrici al progetto Polite) e prodotti realizzati;
che vengano previsti provvedimenti sanzionatori alle case editrici in caso di lesa immagine della figura femminile nei libri di testo scolastici.

Donne nel mondo (con particolare riferimento agli Articoli 4, 13, 38 e 44) raccomanda:

che venga prestata maggiore attenzione al fenomeno delle Mutilazioni genitali femminili, che è una tra le forme più atroci e devastanti di violenza sul corpo delle donne e che si configura come violazione dei fondamentali diritti umani all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;
che vengano avanzate e applicate leggi per l’eliminazione definitiva di queste pratiche, che devono considerarsi come un crimine ma anche come una grave violazione della libertà delle donne di decidere per loro e per il proprio corpo;
che venga intrapreso un percorso di tutela e di salvaguardia dei diritti, diretto al sostegno psicologico e giuridico delle vittime ma anche una maggiore sensibilizzazione, informazione e formazione su questa tematica (le cui radici sono culturali e non religiose), con l’obiettivo primo di prevenire e proteggere le nuove generazioni.


Casa delle donne contro la violenza
Onlus raccomanda:

in materia di Protezione e sostegno (Capitolo IV), che venga dato un adeguato riconoscimento, anche in termini di sostegno economico, ai Centri antiviolenza e alle Case delle donne, che in questi anni sono stati in prima fila nell’aiuto alle donne e nella denuncia del problema della violenza di genere come problema strutturale e non episodico;
che venga accolta l’indicazione della centralità della relazione tra donne nell’accoglienza e nell’accompagnamento verso l’autonomia, rispetto a metodologie “neutre”, dove l’operatore che riceve la donna che ha subito violenza possa essere indifferentemente uomo o donna;
che si privilegi l’aspetto culturale e politico degli interventi di sostegno alle donne, facendone risaltare le capacità di scelta e autodeterminazione, rispetto agli interventi di tipo sanitario/assistenziale che invece rischiano di relegare la donna alla condizione di vittima;
che vengano sostenuti (con riferimento specifico all’Articolo 20, comma 1) progetti sperimentali per la creazione di lavoro da parte di donne singole e associate, sia con aiuti economici, sia con altre forme di facilitazione (come consulenze, ecc.); che le forme di reddito stanziate non si configurino in senso assistenzialistico ma diano un concreto sostegno alle donne quando non hanno la possibilità di realizzare i loro progetti di autonomia attraverso il lavoro; che venga ridiscusso, visto il faticoso stato di disoccupazione generale, il legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, che grava sulla condizione di molte migranti.

Gruppo Donne e Giustizia (in materia di Diritto sostanziale, Capitolo V) raccomanda:

che venga avanzata una legge organica per assicurare l’accesso alla giustizia delle donne vittime di violenza maschile e con una maggiore attenzione all’aspetto della prevenzione;
che venga assicurata – nel pieno adempimento della Legge 119/2013 – la priorità ai delitti di maltrattamento, stalking e violenza sessuale nella formazione dei ruoli di udienza per la trattazione dei processi;
nell’ambito dei procedimenti civili, che la violenza domestica e di genere, soprattutto quando non accertata mediante sentenza penale, non venga declassata a semplice manifestazione di conflitto di coppia; venga osservato quindi che l’applicazione alla prole del regime di affidamento condiviso è in contrasto con l’articolo 31, 45 e 26 della Convenzione di Istanbul, così come lo strumento della mediazione familiare in alternativa all’allontanamento, anche questo in contrasto con quanto previsto dall’articolo 48 della citata Convenzione.