LEGGE 242/1902 (legge Carcano). È il primo intervento di tutela del lavoro «delle donne e dei fanciulli». Introduce un congedo di maternità di un mese prima del parto, limita a dodici ore giornaliere l’orario massimo di lavoro per la manodopera femminile, vieta alle donne i lavori sotterranei «per ragioni morali e sociali», proibisce l’impiego delle minorenni nel lavoro notturno e per mansioni pericolose e insalubri, determinate con decreto reale.
R.D. agosto 1905: le donne sono ammesse all’insegnamento nelle scuole medie.
LEGGE 816/1907: Divieto al lavoro notturno delle donne In conformità alla Convenzione internazionale sul lavoro notturno di Berna del 1906, questo viene del tutto vietato per le donne di qualsiasi età.
LEGGE 520/10: Istituzione della “Cassa di Maternità” Viene istituita la “Cassa di Maternità” che consente di dare un sussidio fisso, non proporzionato al salario, per il congedo obbligatorio.
LEGGE 1176 del 17 luglio 1919. Cancella l’autorizzazione maritale e ammette le donne ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle che «implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato».
Inizia il periodo fascista
1923 – R.D.1054 del 6 maggio. Riforma Gentile. Ordinamento dell’istruzione media e dei convitti nazionali. Il decreto proibisce alle donne la direzione delle scuole medie e secondarie.
1926 – R.D.2480 del 9 dicembre. Regolamento per i concorsi a cattedra nei Regi Istituti Medi d’istruzione e per le abilitazioni all’esercizio professionale dell’insegnamento medio. Proibisce alle donne l’insegnamento della filosofia, della storia e dell’economia nelle scuole secondarie e nel 1927 furono dimezzati per decreto i salari femminili.
1934 – LEGGE 22/1934. La pubblica amministrazione può discriminare le donne nelle assunzioni, escludendole da una serie di pubblici uffici.
LEGGE 653/34. Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. Pone dei limiti per l’ammissione dei fanciulli e delle donne a lavori insalubri, sotterranei, notturni. Proibiti alle donne alcuni lavori giudicati “moralmente” pericolosi. Per le donne che hanno compiuto 15 anni l’orario di lavoro non può superare le 11 ore al giorno.
1938 – R.D.L. 15/10/38. Vieta ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere più del 10% di donne. Esclusi solo i lavori considerati particolarmente “adatti” alle donne.
1940 – L’Italia entra in guerra a fianco della Germania nazista.
1943 – Inizia la resistenza al Fascismo, nasce il Comitato di Liberazione Nazionale.
1944 – R.D.L. 11186/44. Sopprime il divieto per le donne di impartire alcuni insegnamenti e di assumere alcuni uffici direttivi negli istituti di istruzione secondaria.
LA COSTITUZIONE E LE DONNE
1° febbraio 1945, Decreto Legislativo N. 23
Estensione alle donne del diritto di voto, va segnalato però un dato curioso, con questo decreto le donne potevano votare, ma non essere elette, il 10 marzo 1946 con decreto n 74 fu posto rimedio e si sancì l’eleggibilità anche delle
donne : 2 giugno 1946 si vota per la Repubblica, per la prima volta le donne sono ammesse al voto, sono 21 su 556 le elette nell’Assemblea Costituente, pari al 4%.
1948 – Costituzione Repubblicana, Artt. 3 e 37
La Costituzione repubblicana del 1948 sancisce in via definitiva il principio della parità tra uomo e donna, sia a livello generale, attraverso il principio di eguaglianza, formale e sostanziale di cui all‟art.3, sia con disposizioni specificatamente riferite alla famiglia, al lavoro ed alle attività pubbliche.
Le disposizioni costituzionali innovano profondamente l’ordinamento previgente, che escludeva le donne da qualsiasi attività di rilievo pubblico e differenziava profondamente all’interno della famiglia la posizione della moglie da quella del marito.
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali”.
“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione…”
1948 – i cittadini e le cittadine italiane votarono il primo Parlamento repubblicano nel quale vennero elette 45 donne alla Camera (7,1%) e 4 in Senato (1,2%).
2001– Riforma del titolo V della Costituzione, si prevede che “al fine di conseguire l’equilibrio di rappresentanza fra i sessi”, le leggi regionali promuovono: ”condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”.
2003- Riforma della Costituzione Art. 51
“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove, con appositi provvedimenti, le pari opportunità tra donne e uomini”.
2004 – nella nuova legge per le elezioni europee si prevede che nelle liste nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi; la legge resta in vigore solo per due tornate elettorali.
Diritti politici e le prime donne che assumono incarichi significativi e/o simbolici
1976 – per la prima volta una donna è nominata ministro : Tina Anselmi, ministra del lavoro.
1979 – una donna eletta alla terza carica dello Stato : Nilde Iotti diventa presidente della Camera dei deputati ; lo rimarrà fino al 1992.
LEGGE 81 del 1993: si sancisce l’obbligo per gli enti comunali e provinciali di stabilire norme per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organismi collegiali, nonché negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti.
1993 – nella nuova legge elettorale che istituisce i collegi uninominali per l’elezione della camera dei deputati si stabilisce l’alternanza tra uomo e donna nelle liste per la quota proporzionale; la legge poi decade perché ritenuta incostituzionale dalla Corte.
1995 – per la prima volta si è rappresentati all’estero da una donna : Susanna Agnelli diventa ministra degli esteri, contemporaneamente Fernanda Contri è la prima donna giudice della Corte costituzionale ed Emma Marcegaglia è eletta presidente dei Giovani Industriali.
LEGGE 157 del 1999: in materia di partecipazione attiva delle donne in politica, dispone che “ogni partito o movimento politico destina una quota pari ad almeno 5% dei rimborsi ricevuti per consultazioni elettorali ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.”
LE LEGGI PER IL LAVORO
LEGGE 26 agosto 1950, N. 860 e legge 986 del 1950. Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri
Prima legge di tutela della lavoratrice madre. Ed in particolare è dello stesso anno la legge n.986 che sancisce, tra l’altro, il divieto di licenziare le lavoratrici durante il periodo di gestazione e durante il periodo, pari ad otto settimane dopo il parto, di astensione obbligatoria dal lavoro. Viene, inoltre, ribadito l’obbligo per i datori di lavoro di istituire le “camere di allattamento”.
LEGGE 741 del 1956: sulla parità di remunerazione tra uomini e donne.
LEGGE 1441/1956 Ammette le donne nelle giurie popolari delle Corti d’Assise e come componenti dei Tribunali per minorenni. Una sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che al marito non spetti più il potere correttivo nei confronti della moglie.
LEGGE 339/1958: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico.
PARITÀ SALARIALE – nel 1960 con un accordo interconfederale viene sancita la parità salariale fra uomini e donne.
LEGGE 9 gennaio 1963, N. 7 Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, le clausole di nubilato vengono definitivamente vietate
Si introduce il principio del divieto di licenziamento a causa di matrimonio per tutte le imprese private, con esclusione di quelle addette ai servizi familiari e domestici. Sono nulle le clausole di qualsiasi genere contenute nei contratti che prevedono il licenziamento in conseguenza del matrimonio, se attuati nel periodo intercorrente dalla richiesta di pubblicazione matrimoniale sino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze.
LEGGE 9 febbraio 1963, N. 66. Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni
La donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L’arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.
LEGGE 5 marzo 1963, N. 389. La mutualità delle casalinghe.
Le donne iniziavano a lavorare nei vari settori, bisognava riconoscere anche il ruolo sociale della casalinga, esisteva già un’assicurazione facoltativa, gestita dall’Inps, prevista da un regio decreto 1827/35, ma questa legge avrebbe voluto rafforzare l’impegno e prevede un’assicurazione facoltativa per le casalinghe ed eroga una pensione di vecchiaia o di invalidità alle casalinghe che non risultino pensionate o iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza. Nella realtà è stata un’iscrizione poco utilizzata. Il sistema pensionistico aveva creato altre forme “compensative” per le donne, ma si tratta di un argomento complesso che merita maggior approfondimento che verrà sviluppato con un’ulteriore elaborazione.
D. Min. 5/4/1965. Le prime otto donne entrano in Magistratura.
LEGGE 3 luglio 1965, N. 929: Legge di esecuzione della direttiva n. 100 del Bureau International du Travail (BIT), sancisce l’uguaglianza di remunerazione tra manodopera maschile e femminile.
LEGGE 300 del 1970 conosciuta come Statuto dei lavoratori, anche se non si rivolge esplicitamente alle donne, vieta esplicitamente negli articoli 15 e 16 ogni atto o patto discriminatorio, sia esso individuale o collettivo.
LEGGE 6 dicembre 1971, N.1044.
Piano quinquennale per l’istituzione degli asili-nido comunali con il concorso dello Stato
Lo Stato, riconoscendo che l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico, assegna alle regioni fondi speciali per la concessione di
contributi in denaro ai comuni. In particolare la legge punta a realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione di almeno 3.800 asili-nido comunali.
LEGGE 30 dicembre 1971, N.1204 Tutela delle lavoratrici madri
Viene introdotto per la prima volta il concetto fondamentale di maternità non solo come valore individuale, ma come valore “sociale” di cui quindi la società tutta deve farsi carico. Predispone una serie di rimedi assistenziali, economici e normativi che consentano alla donna di continuare a svolgere il proprio lavoro senza compromettere la cura dei figli e le connesse attività familiari, ha comunque una forte impronta di conferma del ruolo della donna, come madre, solo nel 1977 con la L 903 si modifica la norma e il padre può godere di qualche diritto, ma ancora solo se in assenza della madre, perché defunta, o in alternativa alla madre, quindi solo se lei è lavoratrice dipendente, lui non ha nessun diritto/dovere legato alla paternità in quanto lavoratore.
LEGGE 877/1973: Nuove norme di tutela del lavoro a domicilio.
LEGGE 9 dicembre 1977, N. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Viene per la prima volta introdotto il concetto di parità e non solo di tutela delle lavoratrici; viene sancita l‟estensione del diritto di assentarsi dal lavoro anche al padre lavoratore, in alternativa alla madre. Per effetto di questa legge si registra un forte incremento dei livelli di occupazione femminile, anche perché si proibisce la ricerca di personale, selezionata per sesso, e si unificano le liste di collocamento fino a quel momento divise per sesso.
LEGGE 285/77, “Occupazione Giovanile”.
L’inserimento al lavoro di giovani disoccupati tramite graduatorie pubbliche permette l’ingresso di molte donne in luoghi e in attività da cui erano escluse a causa della discriminazione di sesso.
LEGGE 121/1981. Ammette le donne nella nuova polizia di Stato.
LEGGE 29 dicembre 1987, N. 546 Indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Vengono riconosciuti anche alle donne lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, artigiane, commercianti i diritti delle lavoratrici dipendenti.
Delibera 6/10/89 del Consiglio della magistratura militare – Consente alle donne l’accesso alla magistratura militare.
LEGGE 25/89: Norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.
L’art. 2 eleva a 40 anni l’età per partecipare a concorsi pubblici. Questo dietro sollecitazione anche della Commissione nazionale di parità per consentire anche alle donne che non abbiano potuto dedicarsi ad attività lavorativa in età giovanile, perché impegnate in incombenze familiari, di inserirsi nel mondo del lavoro.
LEGGE 11 dicembre 1990, N. 379. Indennità di maternità per le libere professioniste
I diritti delle lavoratrici dipendenti vengono estesi anche alle libere professioniste.
LEGGE 10 aprile 1991, N. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Lo Stato Italiano con questa legge recepisce i principi del Trattato di Amsterdam. Si introduce a completamento del concetto di parità tra uomo e donna nel lavoro il concetto di pari opportunità , di azione positiva per rimuove gli ostacoli e il concetto di discriminazione indiretta. Viene istituito il comitato pari opportunità a livello nazionale e viene rafforzato il ruolo e l’operatività della figura della consigliera di parità, già prevista nella legge 863 del 1984, ma poco significativa. Tale figura viene ulteriormente ribadita e precisata nei suoi compiti dalle modifiche successive (D. L. n° 196 del 23 maggio 2000).
Art.1- “ Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare, l‟uguaglianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell`accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l`orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l`accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell`avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
d) promuovere l`inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l’equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi.”
LEGGE 25 febbraio 1992, N. 215. Azioni positive per l’imprenditoria femminile
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, N. 626. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Il decreto, contenendo una serie di disposizioni che prevedono l’organizzazione della funzione di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro e l’obbligo della valutazione dei rischi e della individuazione delle misure di prevenzione e protezione, è diventato la normativa fondamentale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
LEGGE 236/1995
L’art. 6 vincola, nei licenziamenti collettivi, a non effettuare espulsioni di lavoratrici in misura percentuale superiore a quella del personale femminile occupato nell’impresa e nelle medesime mansioni, e con interventi in favore delle lavoratrici madri durante la mobilità.
La legislatura 1996/2001 è stata una legislatura molto importante e innovativa.
LEGGE n. 52/1996: Legge Comunitaria
L’art. 18 recepisce, previa consultazione della commissione nazionale di parità e del Comitato per le pari opportunità presso il Ministero del Lavoro, la normativa europea in tema di parità di trattamento fra uomini e donne.
D. Lgs. 645/1996
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
D.M. 19/02/1997
Istituzione presso gli uffici del Ministero per le pari opportunità della Commissione per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e dell’osservatorio per l’imprenditorialità femminile.
Dir. P.C.M. 27/03/1997
Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. […]
D.M. 13/10/1997: del Ministro dell’Agricoltura
Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria femminile ed il lavoro in agricoltura.
LEGGE 449/1997 – ha esteso a decorrere dal 1. Gennaio 1998 la tutela della maternità e dell‟assegno per nucleo famigliare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all‟art.2 comma 26 della legge 335/1995.
LEGGE 448/1998 – Istituzione assegno di maternità per tutte le donne. Sostegno economico e indennità di maternità per le donne che non possono percepire un’indennità legata a lavoro dipendente, autonomo, di libera professione, precarie, disoccupate.
LEGGE 25/1999: Legge comunitaria
L’art. 17 di tale legge, al fine di adeguare la legge italiana alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 4/12/97, ha abrogato il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici tessili (per le altre lavoratrici il divieto non operava già in precedenza), escludendo però comunque dalla prestazione di lavoro notturno le donne in stato di gravidanza fino ai tre anni di età del minore, ovvero da parte dei lavoratori con disabili a carico.
LEGGE 488/1999 – Conferma l’assegno di maternità e la possibilità di integrare l’eventuale indennità di maternità da previdenza obbligatoria inferiore all’assegno di maternità e la estende alle donne in possesso di carta di soggiorno.
LEGGE 29 ottobre 1999, N. 380. Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile
E‟ permesso anche alle donne l’accesso alla carriera militare, mediante la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, nelle Forze Armate e nella Guardia di Finanza.
LEGGE 28 dicembre 1999, N. 493. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici.
Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora, ad esclusione di coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale. Il premio è a carico dello Stato se l’assicurato ha un reddito che non supera i 4.648,11 Euro e se appartiene ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 Euro. Si stabilisce un principio, rientra nel quadro generale di un’ottima legislatura per le donne, ma va perfezionato.
D. Lgs. 31 gennaio 2000 n. 24: Disposizione in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della L.20 ottobre 1999, n.380.
D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61: Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES.
LEGGE 8 marzo 2000, N. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi nelle città.
Diritto soggettivo dei padri, finalmente non più in alternativa alla madre.
La legge mira a promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante l’istituzione dei congedi dei genitori e l’estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap.
Da un lato la legge destina ad un Fondo per l’occupazione un congruo contributo a favore delle aziende che prevedano azioni positive in favore della flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, dall’altro consente ai genitori di usufruire di particolari forme di flessibilità, tra le quali part-time reversibile, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata ed in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato.
Nello specifico, l’utilizzo della banca delle ore è una scelta libera del singolo lavoratore che può depositare una parte delle ore prestate come lavoro straordinario in un conto individuale, dal quale può attingere secondo le sue esigenze a determinate condizioni e rispettando alcune regole. Il lavoratore che decide di mettere un certo numero di ore in banca, lo deve fare mese per mese in modo da valutare le proprie esigenze e bisogni e decidere se avere più salario o più tempo per sé.
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000 n. 196. Disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive.
Modifica migliorandola la legge n. 125 del 1991 introducendo tra l’altro le Consigliere provinciali di Pari Opportunità aumentandone le competenze. Introduce l’obbligo dei Piani Triennali di Azione Positiva nelle Pubbliche Amministrazioni.
Decreto Legislativo N. 151 del 2001. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge n. 53 del 2000.
Il codice delle pari opportunità e il testo unico a sostegno della maternità e paternità, racchiudono oggi tutta la normativa italiana che riguarda il rapporto donne e lavoro e i congedi parentali.
LEGGE FINANZIARIA 2003, ART. 91. Asili nido nei luoghi di lavoro
Al fine di assicurare un’adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, viene istituito un fondo a tasso agevolato per finanziare la realizzazione delle strutture.
Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N. 198
“Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo e Donna, a norma dell’articolo 6 della LEGGE 28 Novembre 2005, N. 246”
Direttiva del 23 maggio 2007. Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni Pubbliche.
Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione – Ministra per i Diritti e le Pari Opportunità.
Obiettivo della Direttiva è quello di sollecitare la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di parità nel pubblico impiego, mettendo in atto le misure esistenti a tutela delle donne, come quelle relative alla maternità, ma anche le norme sul congedo parentale e sulla composizione delle commissioni di concorso.
Le donne impiegate nella Pubblica Amministrazione rappresentano il 54% del personale: da qui, dunque, è bene cominciare a lavorare per valorizzare la presenza femminile, favorire la carriera delle donne in posizioni apicali e sostenere politiche organizzative tese alla conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro. La dissonanza tra la presenza delle donne nel pubblico impiego e il limitato avanzamento professionale è anche una questione di democrazia: un gap che la Direttiva mira a colmare, per garantire una maggiore efficienza e un migliore funzionamento della macchina pubblica, anche in attuazione dei principi costituzionali.
LEGGE 188 del 2007. Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera.
Obiettivo delle nuove disposizioni, era quello di eliminare la prassi, purtroppo non infrequente, delle false dimissioni, cioè delle dimissioni in bianco fatte sottoscrivere al lavoratore o alla lavoratrice nel momento dell’assunzione. Successivamente con il Decreto LEGGE 25 giugno 2008 n. 112, all’articolo 39, comma 10, lettera l, il Governo Berlusconi, ha abrogato la LEGGE 188/2007, eliminando di fatto la procedura telematica che permetteva di contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”.
Il DM 12.7.2007 ha esteso alle lavoratrici che versano alla gestione separata, l’obbligo dell’astensione dal lavoro, durante i cinque mesi di congedo obbligatorio per maternità.
LE LEGGI PER I RAPPORTI NELLA FAMIGLIA E LA TUTELA DELLE DONNE
LEGGE 75/1958 (legge Merlin). Abolisce le case chiuse e la regolamentazione della prostituzione.
LEGGE 1° dicembre 1970, N. 898. Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio
Meglio conosciuta come legge “sul divorzio”, introduce non solo la possibilità di separarsi e successivamente divorziare, ma importanti norme sulla tutela dei minori e sulla tutela del coniuge più debole.
LEGGE 19 maggio 1975, N. 151. Riforma del diritto di famiglia
Attua il principio costituzionale dell’eguaglianza dei coniugi. È la più importante legge che modifica i rapporti all’interno della famiglia. Da un lato registra trasformazioni che erano già presenti nella società italiana, dall’altro pone fine a norme antiche e particolarmente “odiose” per la donne e per i minori. Viene abolito il concetto di “capofamiglia” unico capo indiscutibile nella famiglia, e si riconoscono i diritti, anche economici per entrambi i coniugi.
LEGGE 29 luglio 1975, N. 405. Istituzione dei consultori familiari
Vengono istituiti con una programmazione regionale i Consultori familiari avente carattere socio-sanitario per la tutela della salute riproduttiva delle donne.
LEGGE 22 maggio 1978, N. 194. Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
Le norme contenute nel testo, erroneamente noto come “legge sull‟aborto”, aumentano i finanziamenti per i consultori familiari, e disciplinano l‟interruzione volontaria della gravidanza, ponendo fine alle pratiche illegali, e normando in maniera precisa e severa il ricorso all’aborto. Contiene anche numerosi interventi rivolti alla prevenzione della pratica abortiva.
LEGGE 5 agosto 1981, N. 442. Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore e del matrimonio riparatore
L’art. 587 del Codice Penale riguardava l’omicidio come delitto di genere in quanto relativo alla moglie, alla figlia e alla sorella. La donna era dunque l’oggetto, il contenitore dell’onore, mentre l’onore apparteneva al soggetto maschile con cui la donna era in relazione.
LEGGE 15 febbraio 1996, N. 66. Norme contro la violenza sessuale
Riformando il codice “Rocco” si riconosce sostanzialmente che la violenza sessuale non è reato contro la morale, ma contro una persona, con le modifiche importanti che ciò comporta dal punto di vista giudiziario. Vengono inasprite le pene, in special modo contro la violenza ai minori e la violenza di gruppo, casistiche che in quegli anni cominciano ad emergere con frequenza sempre più preoccupante.
LEGGE 23 dicembre 1998, N. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
Istituisce il diritto ad un assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (Art. 65) e prevede importanti misure a sostegno dei nuclei familiari
LEGGE 5 aprile 2001, N. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
Qualora il coniuge o il convivente abbia tenuto “condotta pregiudizievole”, per tutelare l’incolumità della persona offesa, il giudice può adottare come misura cautelare, l’allontanamento dell’imputato dalla casa familiare o anche il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa. Il giudice può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati di sussistenza.
LEGGE 40/2004. Procreazione assistita –
Fissa in modo molto più restrittivo che in altri paesi europei i termini per potere accedere al protocollo pubblico per la fecondazione assistita. Nel 2005 il referendum abrogativo della LEGGE 40/2004 sulla procreazione assistita non passa per mancanza del quorum.
LEGGE 7/2006. Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.
LEGGE 23 del 2009. introduce il reato di atti persecutori e molestie insistenti detto anche stalking. Istituisce il reato di atti persecutori. Reato che prevede il carcere da 6 a 4 anni e aggravanti di pena nel caso in cui il reato sia commesso ai danni di minori, disabili, o donne incinte.
LEGGE 23 novembre 2012 n° 215 disposizioni volte a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali. Si introducono le quote di lista.
LEGGE 30 novembre 2012 n°251 –regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni…