In una conferenza stampa, svoltasi il 15 gennaio a Napoli presso la Cgil, sono state presentate le proposte di Udi-Stop Femminicidio per cambiare la normativa contro la violenza sessuale. Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa e le proposte. La violenza contro le donne non fa rumore, ma si sente. Non abbiamo mai smesso di parlarne, perché incontriamo tutte la sua presenza. Contrastarla è stato il nostro impegno da singole, associazioni, professioniste.
Dagli anni 79/80 con la raccolta delle firme sulla legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, abbiamo aperto un percorso di responsabilizzazione collettiva verso la salvaguardia e l’integrità della metà del mondo. Con quella abbiamo cominciato a cambiare in modo decisivo una parte della legislazione che considerava le donne oggetti e simboli “dell’onore familiare”.
Oggi, con la consapevolezza e le esperienze di quel percorso, mentre si parla di una nuova legge, {{sentiamo la responsabilità di indicare alla politica le strade per superare le inadeguatezze della normativa vigente}} ([legge 66/97->http://www.antiviolenzadonna.it/normative/L66-1996.pdf]).

Andare oltre la mera affermazione dei principi, sconfiggere la reiterazione dei reati di violenza sessuata, girare pagina rispetto alla mortificante prospettiva dell’impunità degli aguzzini, è compito anche di una legge che abbia in se la parola dell’esperienza e dell’indignazione delle vittime..

UDI – Stop Femminicidio (Elena Coccia, Ersilia Salvato, Giorgia De Gennaro, Antonella Pezzullo, Stefania Cantatore, Mila Grimaldi, Ilaria Tuorto, Flora Antinolfi, Daniela Vitale, Monica Farina, Simona Fiordelisi, Stella Arena – contatti 3334843616)

{{{Proposte per la modifica della normativa per i reati di violenza sessuata}}}

{{La violenza sulle donne, ovvero la violenza “sessuata†}}

La legge a n. 66 dell’8.03.1996 sulla violenza sessuale ha sostituito norme del Codice Rocco ed ha risposto, in modo seppur parziale, all’istanza di giustizia sollevata, con forza, dalle donne.
Alla luce delle esperienze fin qui avute si sono tuttavia mostrati limiti e contraddizioni nelle norme di contrasto vigenti. Si propongono pertanto riflessioni e suggerimenti resisi urgenti di fronte al perdurare dell’impunità e della reiterazione dei reati della fattispecie.

{{Procedibilità d’ufficio}}

L’ampio ed articolato dibattito si soffermò anche sulla procedibilità del reato, se a querela di parte o se d’ufficio. Si preferì, alla fine, la procedibilità a querela di parte considerandola più rispettosa dell’autonomia femminile. Tuttavia alla luce delle esperienze fin qui avute le procedibilità a querela di parte ha dimostrato molti limiti. Sul terreno culturale e simbolico non si è rivelata lo strumento più utile al cambiamento sperato. Sul terreno giudiziario è spesso apparsa inefficace a tutelare la vittima dall’obbligo del coraggio.
La procedibilità a querela costituisce ed innesca un meccanismo farraginoso per la vittima, che talora ritarda l’inizio delle indagini, costringendola inoltre a sostenere un onere economico che spesso è motivo di desistenza.

{{Presidi di primo impatto}}

La nuova normativa sulla violenza sessuale dovrebbe intervenire dettando delle linee guida dirette alla preparazione dell’accoglienza della denuncia da parte dei presidi dell’ordine pubblico, commissariati di PS e caserme dei Cc, attraverso una formazione mirata al riconoscimento dei segni del maltrattamento e della violenza. Uguale importanza riveste l’estensione delle linee guida ai presidi di Pronto Soccorso, dove risulta determinante il riconoscimento dei tipici segni della violenza, in un contesto dove a volte è lo stesso autore del reato (soprattutto nei casi di violenza intrafamiliare) ad accompagnare la vittima, e dove il motivo delle lesioni, per timore o minaccia, viene taciuto. Nei casi di stupro va prescritta la raccolta di materiale organico da sottoporre a test del D.n.a oltre ad un immediato sopralluogo laddove si è consumata la violenza.

{{Raccolta delle prove ed incidente probatorio}}

La vittima dei reati di violenza, abuso e maltrattamento a nostro giudizio deve essere immediatamente sentita con gli accorgimenti dell’incidente probatorio indipendentemente dalla sua età poiché ciò consente di raccogliere nell’immediatezza lo svolgimento dei fatti, prima che passino al vaglio di persone che potrebbero trasformarli o alterarne la veridicità. oltre all’emotività della vittima, La raccolta del materiale probatorio attraverso tale rimedio si rivelerà importante sia per la vittima sia per le garanzie dell’indagato, dunque essa è da considerare un atto irripetibile che rispetta i criteri dell’urgenza, della necessarietà e dell’immediatezza.
Raramente poi si effettuano sequestri in relazione a denunce di violenza sessuale, eppure sarebbe fondamentale, per la raccolta della prova, il sequestro di oggetti, veicoli, vestiario, e quant’altro possa avere a che fare con la violenza stessa, così come è raro che si effettui un esame del Dna sul materiale organico.

{{Sul processo}}

La tutela della vittima assicurata dalla Pubblica Accusa, spesso è affievolita dal fatto che, soprattutto nelle grandi procure, il pubblico ministero d’udienza non sempre è la stessa persona che ha svolto le indagini, sicché la donna si trova nel corso del processo a subire gli effetti di una cross examination, in cui la sua tutela è affidata ad un magistrato che, per quanto scrupoloso, non si trova nella condizione di conoscere tutti i passaggi delle indagini e, di conseguenza, risultando così meno efficace l’azione di salvaguardia della dignità della vittima. D’altronde spesso la vittima si presenta al processo priva di difesa poiché, anche la costituzione di parte civile, ha un costo che non sempre è sostenibile. Occorre precostituire in tutte le Procure una sezione specializzata e sollecitare la formazione di un albo speciale di avvocati disposti a difendere, a spese dello Stato, la vittima.
La celerità del processo nel caso di violenza deve essere garantita ed assicurata. Come le Corti d’Assise osservano scadenze settimanali, o anche bisettimanali, anche nei processi per violenza sessuale deve seguirsi tale modalità evitando logoranti rinvii di mesi, che stressano la vittima, la espongono a pressioni e ricatti, impediscono l’avvio alla riduzione del danno.

{{Risarcimento del danno}}

Il risarcimento conferito alla fine del processo penale risulta per lo più ineseguibile poiché le lungaggini processuali consentono all’imputato di effettuare trasferimenti di beni, risultando così, all’atto dell’esecuzione, nullatenente. I rimedi a ciò, anche nel caso che il condannato sia possidente, sono a loro volta lunghi e costosi. Per tanto si potrebbe pensare, in taluni casi in cui il reato appaia fondatamente evidente, ad un sequestro preventivo dei beni. Si potrebbe ancora pensare di prevedere mirate sanzioni per quei soggetti che, in mala fede hanno trasferito o hanno acquisito in modo fittizio i beni suscettibili di sequestro.

{{La sicurezza delle città}}

In ultima analisi, poiché la violenza sessuale, spesso, è in stretta relazione con le condizioni di insicurezza delle nostre città (strade poco illuminate e non sottoposte a nessuna forma di controllo, parchi incustoditi..) è giusto che la vittima possa, quindi, esercitare la sua azione risarcitoria nei confronti di quelle amministrazioni che non realizzano quelle condizioni di sicurezza che spettano ad ogni cittadino. Si può istituire un fondo di garanzia per le vittime della violenza sessuale in ambito urbano come per le vittime della strada. In ogni caso prevedere già all’esito del procedimento penale la liquidazione del risarcimento del danno, non costringendo così la vittima a ricorrere all’azione civilistica. Nel risarcimento devono essere contemplate e le cure mediche e quelle mirate al recupero del disagio psicologico, il danno esistenziale, la perdita di chanches e il danno all’immagine.
Queste misure, come si espone, sono complessivamente mirate a rivalutare, anche nella giurisprudenza, la qualità dell’esercizio dei diritti di cittadinanza da parte delle donne. La funzione trainante e positiva della legge, nel miglioramento dei codici non scritti della convivenza, pensiamo possa attivarsi in modo più realistico, se condivisa da quella metà della popolazione, troppo spesso, considerata oggetto e non soggetto proponente, come oggi vuol essere. Pensiamo che la richiesta di aumento delle pene non risponda alla logica della deterrenza. Piuttosto pensiamo alla certezza delle stesse, alla loro efficacia nel prevenire le recidive. Vanno poste in essere regole e misure adeguate alla reale difesa della vittima da ritorsioni e persecuzioni. Per chi commette un crimine, soprattutto in questa materia, l’esizialità di pene altissime può indurre all’eliminazione della vittima, perché, sovente, unica testimone. Esemplare è l’esperienza Statunitense, che mostra quanto il mero incrudimento del regime punitivo, induca i colpevoli all’eliminazione della vittima/testimone.

{{Stalking}}

Nelle azioni di femminicidio emerge spesso che l’autore del reato (l’ex marito, l’ex convivente, l’ex fidanzato, il vicino di casa, il conoscente insospettabile) era già stato denunciato per vessazioni, molestie, lesioni e minacce, ma. tali denunce non avevano avuto seguito utile nella difesa della vittima, perché non prese nell’adeguata considerazione. Il motivo va ricercato non solo nella sottovalutazione del “valore sociale ed umano della vittima†, ma anche nella non perseguibilità d’ufficio del reato, favorendo così un “automatico accantonamento†in favore di altre urgenze o presunte tali, perché, appunto, perseguibili d’ufficio. D’altra parte l’esercizio obbligatorio dell’azione penale trova un limite nei mezzi degli uffici giudiziari e di polizia. I reati sopra descritti (minacce, vessazioni, lesioni) pur essendo perpetrati attraverso logiche e percorsi di progressivo aggravamento di lesività, fino a volte all’uccisione, si consumano in archi di tempo lunghi ed indisturbati. Le denunce, di volta in volta presentate, si disperdono in luoghi ed uffici diversi: un reato subito dalla stessa persona in modo reiterato, non viene percepito nella gravità reale, perché spezzettato e non comunicato da ufficio ad ufficio. In Germania è stata introdotta recentemente una misura di cui si occupa una componente specializzata delle forze dell’ordine, che ha il compito di unificare le segnalazioni, vagliarne la pericolosità e dissuadere il reo prima con misure blande e, in caso di prosieguo, con misure quali l’allontanamento dalla vittima, il diniego di avvicinarsi oltre un certo numero di km, il ritiro della patente, etc. Tali misure possono essere definite preventive e possono essere applicate anche in Italia, in qualche modo riabilitando la vecchia diffida.
Lo sforzo di offrire occasione di civiltà, di ostacolare l’imbarbarimento delle relazioni tra generi è compito che investe il Parlamento e, nel frattempo, va sicuramente raccomandato in modo autorevole l’uso saggio degli strumenti già esistenti.
Appare inspiegabile e intollerabile, che il nostro paese pur aderendo ad un contesto europeo (più complessivamente cresciuto nel garantire salvaguardia e sicurezza alle donne) sistematicamente tralascia e contraddice tale adesione (peraltro sottoscritta nei protocolli) non stigmatizzando mai comportamenti culturalmente delinquenziali che finiscono per istigare modalità violente e irrispettose della dignità femminile.

UDI – Stop Femminicidio (Elena Coccia, Giorgia De Gennaro, Antonella Pezzullo, Stefania Cantatore, Mila Grimaldi, Ilaria Tuorto, Flora Antinolfi, Daniela Vitale, Monica Farina, Simona Fiordelisi, Stella Arena, Fondazione Roberta Lanzino, Rosetta Papa)