Riceviamo da Monica Soldano-presidente ass. Madre Provetta onlus il comunicato stampa che illustra e commenta la sentenza del Tar del Lazio che dichiara illegitime le linee guida della legge 40.{{LA SENTENZA del Tar del Lazio del 21 gennaio 2008 n. 398}}

{{Fatto}} – Dopo alterne vicende di ricorsi e controricorsi anche al Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato al TAR del Lazio nel lontano 2005 dalla Associazione ‘WARM’, cui ha aderito anche Madre Provetta onlus e altre associazioni di pazienti, e reiterato da Warm, la III Sez. del Tribunale Amministrativo in piena continuità e coerenza rispetto alla recente ordinanza del Tribunale di Firenze in materia di Procreazione assistita e diagnosi preimpianto, in forza di una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della L. 40/04, conferma e amplia quanto stabilito dal Giudice Fiorentino, in particolare

{{Dispositivo}}

1) Le linee Guida ministeriali (D.M. 21 luglio 2005) recante norme attuative della legge sulla fecondazione assistita, sono ritenute illegittime per eccesso di potere e vengono pertanto disapplicate con effetti erga omnes. Più precisamente la parte delle linee guida che prevede una indagine osservazionale sull’embrione risulta illegittima perché contraria alla legge 40/04 che secondo l’interpretazione dei giudici amministrativi consentirebbe al contrario anche l’indagine genetica sull’embrione

2) Per conseguenza la diagnosi genetica pre impianto in forza di una interpretazione costituzionalmente orientata della legge deve ritenersi del tutto legittima.

3) Viene inoltre {{sollevata la questione di legittimità costituzionale}} dell’art. 14 commi 2 e 3 della legge 40/04 nella parte in cui prevede per il medico la possibilità di produrre un numero di embrioni non superiore a tre e l’obbligo del contemporaneo impianto. Una tale previsione risulterebbe in contrasto sia con l’art. 3 che con l’art. 32 Cost. in quanto a fronte di una tutela dell’embrione relativa, il bilanciamento degli interessi espresso dalla norma non risulta corretto posto che non tiene conto di variabili quali salute, età, esigenze sanitarie nel caso concreto, specifiche cause della sterilità della coppia, etc.

{{COMMENTO}}

{a cura dell’Avv. Gianni Baldini, (consulente legale Madre Provetta onlus).}

Da quanto precede deriva che il Giudice facendo proprie le istanze dei ricorrenti attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della complessiva disciplina in materia di Proc.Medic.Ass. ( L. 40/04; DM 21 luglio 2004; L. 145/2001) elimina alcune delle previsioni più controverse della medesima. Più precisamente:

a) mediante la disapplicazione per eccesso di potere delle linee Guida Ministeriali 21 luglio 2004 nella parte in cui viene previsto che l’indagine pre impianto possa essere solo di natura osservazionale,{{ il Giudice ritiene ammissibile con effetto erga omnes, la Diagnosi genetica pre impianto nel nostro ordinamento}}. Cio conferma quanto stabilito dal Tribunale di Firenze conferendo a quel giudicato efficacia per tutte le coppie che intendano ricorrere alla PDG;

b) prevedendo che l’embrione non è oggetto di tutela assoluta, dovendosi bilanciare i suoi interessi (alla vita, allo sviluppo e alla salute) con i corrispondenti interessi della madre, stabilisce che il medico deve eseguire il trattamento di PMA (stimolazione; numero di embrioni da produrre ed eventuale crioconservazione; numero di embrioni da trasferire, (ex art. 14 c. 2 massimo 3, n.d.r.)) secondo le migliori regole della scienza tenendo conto di tutte le variabili tra le quali la salute della donna nel caso concreto.

Ciò in altri termini significa che {{è il medico –e non la legge come è stato fino ad ora ( art 14 c. 2 L. 40/04)- che deve decidere sul numero degli embrioni da produrre}} e trasferire, tenendo conto delle esigenze e dei rischi del caso concreto, avuto prioritario riguardo alla {{salute della madre (e non del nascituro}} come invece espressamente previsto ex art. 13 c. 2).

Posto che la previsione riguardante la condotta terapeutica del medico stabilità dalla legge 40/04 agll’art. 14 c. 2 e 3 risulta tassativa e inderogabile, il TAR accogliendo le ragioni dei ricorrenti, solleva la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo.

Conclusivamente non può non rilevarsi come dopo questa sentenza che conferma ed amplia la portata dell’ordinanza del Tribunale fiorentino del 17 dicembre 2007, la strada risulti ormai aperta ad una profonda modifica della legge se non da parte del legislatore da parte della Corte Costituzionale che verrà tra breve investita del giudizio di costituzionalità di quelle parti della norma non interpretabili secudum costituzione.

Dopo le decisive pronunce dei tribunali di Cagliari e Firenze il TAR del Lazio offre un contributo decisivo per la revisione di una legge che, comunque la si pensi, costituisce un unicum in Europa e nel mondo.

{{“Abbiamo vinto”
_ Il commento di Monica Soldano}}

“ Si festeggia anche così la nostra Costituzione. La via legale dei tribunali ha fatto giustizia”. Esulta, Monica Soldano, socio fondatore e presidente dell’associazione Madre Provetta onlus, che oggi ha ricevuto la notifica della sentenza dal TAR del Lazio, a cui l’associazione si era rivolta subito dopo l’approvazione del Decreto Ministeriale del Ministro Sirchia.

“ La politica ha fallito, non ha voluto trovare la strada del dialogo con i problemi di salute dei cittadini e con il loro progetto positivo di genitorialità.
_ Abbiamo chiesto di essere ascoltati per anni, per tre legislature, nessuno ci ha aperto. Ora eravamo in attesa di essere auditi dalla ministra Livia Turco, ma questa sentenza, dopo l’ordinanza di Firenze, parlerà ancora una volta per noi. Abbiamo avuto fiducia nei magistrati e nel rispetto doveroso ai principi costituzionali, ci hanno risposto. {{Le linee guida, in vigore da oltre tre anni, sono state dichiarate illegittime e dunque disapplicate per “eccesso di potere}}”.

Infatti, il ministro Sirchia, le aveva fatte redigere modificando in senso restrittivo la lettera della stessa legge 40, in particolare sulla questione dell’ ammissibilità della diagnosi genetica, che con l’espressione “diagnosi osservazionale” è stata fino ad oggi negata a tante giovani coppie, molte sono migrate all’estero, altre hanno rinunciato a diventare genitori, con grande turbamento e dolore.

Tuttavia, {{laddove la politica fallisce}} nel suo dovere e nella sua capacità di dare risposte ai cittadini ed in modo autoreferenziale stabilisce regole etiche e codici morali, che travalicano i limiti costituzionali (si pensi all’obbligo di trasferire tutti gli embrioni prodotti, indipendentemente dal loro stato di salute biologica e dalla volontà della donna), {{i giudici hanno dimostrato di essere ligi al loro dovere di tutela dei cittadini}} e le associazioni non sono più sole di fronte al muro di gomma dell’aula parlamentare. Spetta ora alla ministra Livia Turco, riscrivere subito le nuove linee guida, alla luce di quanto accaduto.

Inoltre, {{la legge 40, come paradigma del rapporto donne-corpo-salute-politica non potrà più essere esclusa dall’agenda di qualsivoglia parlamento}}.