Un solo articolo, per il disegno di legge 1369, Assegnato alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del senato. Evidente il carattere ad personam del DDL. {Disegno di legge 1369}

{{Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione}}

{{Art. 1.}}

1. In attesa dell’approvazione di una completa e organica disciplina legislativa in materia di fine vita, l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, non possono in alcun caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Le opposizioni (per quel che ne resta) contestano la violazione dell'{{art. 32. della Costituzione}} “{Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana}” perché l’obbligo di somministrare l’alimentazione artificiale interesserebbe non le persone non in grado di intendere e di volere, come Eluana, bensì quelle “non in grado di provvedere a se stessi”, e cioé per esempio ai disabili che però non hanno perso coscienza e sono in grado di esprimere una volontà.

Contestata anche la violazione dell'{{art. 3 della Costituzione}} secondo cui {“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”}. Infatti la legge del governo si applicherebbe solo ai disabili, “non in grado di basare a se stessi”, e non alle persone normodotate e quindi sarebbe inconciliabile con il disposto dell’articolo secondo cui